DirittoScolastico.it

Cerca all'interno del sito

Vai ai contenuti

Giurisprudenza scolastica 2008

Giurisprudenza

  • Cassazione - Sentenza n. 4690/2008 (Quando l'amministrazione statale sia stata in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo lo schema di cui all'art. 417 bis c.p.c., la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente).


  • Cassazione - Sentenza n. 2870/2008 : Il datore di lavoro che abbia assunto un lavoratore erroneamente avviato come appartenente ad una delle categorie protette, ai sensi della L. n. 482 del 1968, recede legittimamente dal rapporto allorché venga accertato l'errore, sempre che questo - secondo un apprezzamento riservato al giudice del merito ed insindacabile in cassazione se congruamente motivato - risulti essenziale e riconoscibile.



  • Tribunale di Ragusa - Ordinanza del 02.01.08: Il superamento del limite di 26 alunni per classe di cui al D.M. 26 agosto 1992 non determina alcun concreto pericolo di danno grave e irreparabile, giacchè il dedotto soprannumero di studenti (pari a qualche unità per ciascuna aula) si rivela con tutta evidenza non idoneo a cagionare di per sè pregiudizi di qualsivoglia natura, in quanto il paventato pericolo di danno, ove realmente esistente, resterebbe tale pur in presenza di classi di 26 persone per ciascuna aula.


  • Tribunale di Ragusa - Ordinanza del 27.03.08: Il superamento del limite di 26 alunni per classe di cui al D.M. 26 agosto 1992 si sottrae a censure in quanto: il paventato pericolo sussiste anche nel rispetto della soglia massima di tolleranza, per la ridotta estensione delle singole aule in rapporto al numero degli alunni; gli eventi catastrofici sono notoriamente rari, non preventivabili e non localizzabili; ha pari dignità costituzionale il diritto alla riduzione ex lege degli organici degli insegnanti in un complessivo quadro di riduzione della spesa pubblica.


  • Tribunale di Ragusa - Ordinanza del 17.11.2008 (L'esigenza di agevolare un parente di un soggetto portastore di handicap, in vista dell'assistenza da prestare a quest'ultimo, in alcun modo può ritenersi significativamente vulnerata dall'attribuzione di una cattedra con completamento dell'orario presso un diverso Istituto, a tal fine rilevando invece la fase antecedente dell'assegnazione della sede).


  • T.A.R. Lombardia - Sentenza n. 812/2008: La mancata offerta di strumenti formativi e di recupero da parte della scuola, e la mancata comunicazione alla famiglia dell'andamento negativo della allieva sono circostanze di per sè inidonee a modificare l'esito negativo dello scrutinio.




  • TAR Calabria - Sentenza n. 514/2008: In sede di scrutinio ogni valutazione deve essere eseguita collegialmente, dopo approfondito e puntuale esame per ciascun alunno, sulla base dei giudizi analitici dei docenti delle discipline di insegnamento; quindi, la situazione didattica di un alunno non può essere comparata con quella di altri soggetti. La promozione dell'allievo deve discendere da un motivato giudizio del Consiglio di Classe circa la possibilità che l'alunno, nonostante le carenze formative riscontrate, possa "raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nell'anno scolastico successivo" e possa "seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico".


  • Consiglio di Stato - Sentenza n. 1214/2008 (Nell'ipotesi di studente sorpreso con il telefono cellulare nel corso della prova scritta di esame, sussistono i presupposti per l'espulsione di cui alla direttiva ministeriale solo se il cellulare sia stato utilizzato per contatto esterno).


  • TAR Lazio - Sentenza n. 7262/2008 (Le valutazioni sulla preparazione degli studenti sono espressione di valutazioni di natura tecnico/didattica non sindacabili nel merito se non in caso di manifeste contraddizioni o illogicità nel procedimento).


  • TAR Lazio - Sentenza n. 10728/2008 (in sede di aggiornamento delle graduatorie permanenti è possibile procedere allo spostamento dei 24 punti, già attribuiti, da una graduatoria a un'altra).


  • TAR Lazio - Sentenza n. 10809/2008 (Con riferimento alle nuove graduatorie a esaurimento non appare conforme alla normativa primaria di riferimento la determinazione dell'amministrazione scolastica di consentire il trasferimento dei docenti che intendano spostarsi ad altra provincia, alla condizione di un loro collocamento "in coda a tutte le fasce").


  • TAR Veneto - Sentenza n. 2691/08 (Nessuna disposizione conforta la tesi che l'esito dell'esame di maturità non dovrebbe dipendere solo dal suo svolgimento, e che le prove d'esame, pur rilevanti, non potrebbero pregiudicare la promozione di un candidato che abbia avuto un curriculum più che sufficiente).


  • TAR Puglia - Sentenza n. 586/2008 (Nessuna relazione o rapporto di conseguenzialità può ritenersi esistente tra l'istituzione o meno degli interventi di recupero, ed anche tra le modalità ed efficacia del loro svolgimento, ed il giudizio finale riportato dal singolo studente, atteso che non è configurabile un vero e proprio obbligo giuridico, da parte della Amm/ne scolastica di organizzarli poiché la valutazione in ordine alla opportunità o meno della loro attivazione spetta esclusivamente agli organi scolastici competenti).



Menu di sezione:


Torna ai contenuti | Torna al menu