Tar Sicilia – Catania – Sentenza n. 1925 del 24-11-2009

(In materia di graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente, non riconducibili all’ambito dei concorsi per l’assunzione del personale, sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo. Tale impostazione è confermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite; e “la pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo”, ai sensi del disposto dell’art. 59, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Tar Emilia Romagna – Sentenza n. 1928 del 21-10-2009

(Le controversie in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola, riguardanti l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altro docente, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. In tali procedimenti, infatti, vengono in rilievo atti che non possono che restare compresi nel rapporto di lavoro contrattualizzato tra datore di lavoro e pubblico dipendente, che in sostanza s’inseriscono nella gestione delle graduatorie utili ad eventuali assunzioni, e di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi).