Attività didattiche e poteri del Dirigente Scolastico.

 

Parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia prot. n. 9895 del 06.03.2013

(Richiesta parere in merito alle competenze del Dirigente Scolastico e del Collegio dei Docenti rispetto all’elaborazione e approvazione del Piano annuale delle attività).

 

 

Anche dopo la riforma Brunetta è il Collegio docenti a stabilire le modalità di impiego dei docenti.

È quanto emerge da un Parere dell’Avvocatura dello Stato, chiamata a pronunciarsi sulla cogenza delle disposizioni di cui all’art. 28 CCNL del comparto scuola, dopo l’approvazione della legge Brunetta.

Secondo l’organo di rappresentanza del Ministero, la riforma Brunetta non ha inciso sulle disposizioni contrattuali, né ha cancellato le prerogative degli organi collegiali della scuola.

Benché il D.lgs. n. 150/2009 abbia in qualche modo ampliato i poteri del Dirigente scolastico, tali poteri devono essere esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

Avv. Francesco Orecchioni