Circolare Ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AA.GG. E AMM/VI – DIV. I

Circolare Ministeriale n. 248
Prot.n. D1/ 9889

Roma, 7 novembre 2000

Oggetto: Legge n. 68 del 13 marzo 1999 – Indicazioni applicative.

Com’è noto la legge indicata in oggetto, nell’abrogare esplicitamente la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, detta disposizioni innovative e rilevanti soprattutto per quanto concerne i beneficiari e il computo delle quote di riserva.

Alla data attuale, tuttavia, non è stato ancora emanato il regolamento di esecuzione previsto dall’art. 20 della predetta legge mentre, le circolari applicative sin ora diramate dal Ministero del Lavoro, in quanto destinate in prevalenza alla risoluzione di problematiche concernenti l’impiego privato, non chiariscono, se non marginalmente, le concrete applicazioni alle procedure concorsuali nel pubblico impiego.

Nelle operazioni di competenza delle SS.LL. in materia di nomine a tempo indeterminato, sia nell’ambito delle graduatorie di merito dei concorsi per esami e titoli, sia in quello delle graduatorie permanenti, e, per queste ultime, nell’ambito delle nomine a tempo determinato, si ritiene opportuno, sentito il parere dell’Ufficio Legislativo, dettare alcune linee di intervento utili per la corretta ed uniforme applicazione della normativa di cui trattasi, facendo riserva di ulteriori chiarimenti non appena acquisito il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Consiglio di Stato sull’applicabilità di alcune norme al personale scolastico.

Applicabilità della normativa nelle procedure concorsuali

La legge, come recita esplicitamente l’art. 23, è entrata in vigore alla data del 18 gennaio 2000. Non ci sono dubbi quindi sulla sua applicabilità, trattandosi di disposizioni in materia di assunzioni, anche a procedure concorsuali bandite in precedenza. Al riguardo, infatti, va sottolineato che i procedimenti amministrativi di assunzione in ruolo, che hanno una propria autonomia rispetto alle procedure concorsuali, vengono posti in essere successivamente alla predetta data del 18 gennaio 2000. D’altronde le circolari applicative emanate dal Ministero del Lavoro (CC.MM. n. 77 del 24 novembre 1999, n. 4 del 17 gennaio 2000, n. 36 del 6 giugno e n. 41 del 26 giugno 2000) pur rinviando alle successive norme regolamentari (alla data attuale ancora non emanate) confermano tale preciso indirizzo. Pertanto le citate norme, seppure non esplicitamente richiamate nei bandi di concorso e nei regolamenti che disciplinano le procedure concorsuali per l’accesso a posti e cattedre per ordini e gradi di scuole vanno applicate con le disposizioni integrative di seguito analiticamente indicate.

Destinatari dei benefici e quote di riserva.

All’art. 1 e all’art. 18, comma 2, vengono indicate le categorie di riservatari. La prima categoria riguarda le persone disabili cui la legge riserva una quota pari al 7% dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato. La seconda categoria riguarda gli orfani, i coniugi superstiti e categorie equiparate, cui la legge riserva in via transitoria ed in attesa della ridefinizione della materia, la quota dell’1%.
La legge dispone che i soggetti già assunti a norma delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie, il cui numero va detratto dalla base di calcolo, sono mantenuti in servizio anche in esubero rispetto alle quote d’obbligo e sono altresì computabili a tali fini. Si ritiene opportuno precisare che la predetta operazione di computo deve effettuarsi prescindendo dalle vecchie categorie di appartenenza dei soggetti medesimi, a copertura della complessiva aliquota di obbligo. Per quanto riguarda la categoria dei disabili, l’idoneità nella procedura concorsuale dà titolo all’assunzione entro il limite dei posti ad essi riservati nel concorso e fino al limite massimo del 50% annualmente assegnabili alle procedure concorsuali.
Resta fermo in ogni caso, nelle distinte fasi di assegnazione delle sedi a livello regionale e provinciale, il diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, per i soggetti di cui all’art. 21 della legge n. 104/92.

Calcolo a livello provinciale.

In ogni provincia per ogni graduatoria provinciale di scuola (materna, elementare e personale educativo) e nell’ambito del settore della secondaria e del personale A.T.A., per ogni classe di concorso e profilo professionale va calcolato, quindi, il numero degli occupati (da intendersi come dotazione organica al 1° settembre) con le detrazioni indicate nel paragrafo precedente e successivamente, in base alle aliquote citate, il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari.
Da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie.
Il risultato evidenzierà il numero di assunzioni da effettuare sulle graduatorie. Ovviamente il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari, prioritariamente finalizzato all’attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati a tal fine, va ulteriormente distribuito in ragione del 50%, tra il personale incluso nelle graduatorie permanenti e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami. Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l’assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge in questione saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti. Qualora l’aliquota sia satura, ovviamente non verranno effettuate assunzioni a norma della legge n. 68/98 in questione mantenendo tuttavia in servizio, come detto, gli eventuali beneficiari assunti in precedenza risultanti in esubero rispetto alla quota assegnata. Si precisa che in nessun caso nell’ambito dei posti da assegnare alle graduatorie permanenti, si potrà procedere alla riserva nelle graduatorie di circolo o di istituto.

Assunzione dei disabili.

La disposizione di cui all’art. 16 della legge prevede che l’assunzione del disabile (e, quindi, del soggetto appartenente alle categorie tassativamente indicate all’art. 1 della legge), risultato idoneo nei concorsi, possa avvenire a prescindere dallo stato di disoccupazione al momento dell’assunzione stessa, in ciò innovando, rispetto alla precedente disposizione di cui all’art. 19 della legge n. 482/68, che prevedeva il possesso di tale stato sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia al momento della successiva assunzione.
Si richiama l’attenzione sulle disposizioni vigenti in materia di accertamento delle condizioni di disabilità contenute nella legge all’art. 1, 4° comma, esplicitate nella C.M. del Ministero del Lavoro n. 77 del 24 novembre 1999.

Insegnanti non vedenti.

Gli insegnanti non vedenti di cui all’art. 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270, beneficiano, in aggiunta all’aliquota complessiva prevista dalla legge, di una autonoma ed ulteriore quota di riserva corrispondente al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale.

Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Si rammenta che, in base alle disposizioni della legge 23 novembre 1998 n. 407, e dell’art. 2, 2° comma, della legge 17 agosto 1999, n. 288, i soggetti di cui all’art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, godono anche del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli nei profili professionali del comparto Ministeri.

Graduatorie permanenti (legge 124/99).

Nell’ambito delle graduatorie permanenti, compilate ai sensi della suddetta legge, non è chiaro se la nuova normativa vada applicata senza tener conto della distinzione in fasce.

Infatti, ai fini delle assunzioni, la graduatoria permanente, seppur distinta in fasce a seconda dei tempi di acquisizione da parte dell’aspirante dei requisiti per l’inserimento (abilitazione e servizio), comprende in modo unitario ed omogeneo un’unica categoria di docenti, tutti abilitati. Essa, pertanto, potrebbe essere utilizzata come un’unica graduatoria in cui il riservatario avrà titolo all’assunzione, nei limiti della quota assegnata, prescindendo dalla sua collocazione nelle fasce.
Per contro, se le fasce vengono intese come sub-graduatorie autonome e indipendenti, l’individuazione dei riservatari inseriti nelle fasce successive, potrebbe avvenire solo dopo avere effettuato tutte le nomine dei candidati non riservatari inseriti nelle fasce precedenti. Per i motivi suesposti e nell’attesa di acquisire il determinante parere del Consiglio di Stato sulla questione, qualora l’aliquota non sia già coperta con personale in servizio, ovvero non sia da coprire con riservatari inseriti nelle fasce per le quali si procede alle assunzioni, sembra prudente accantonare i posti da riservare ai sensi della legge n. 68/99, senza procedere, per ora, alle relative nomine.
Per quanto riguarda le graduatorie del concorso per soli titoli, bandito ai sensi dell’O.M. n. 153/2000, le riserve andranno applicate per profilo professionale nei limiti indicati nei precedenti paragrafi.

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si deve fare riferimento alle disposizioni attuative della legge diramate con le sopracitate circolari del Ministero del Lavoro.

IL MINISTRO
De Mauro