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Comportamento antisindacale

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TEMI > Sindacati > Comportamento antisindacale

NORME

SENTENZE

   


NORME

Legge 20 maggio 1970 n. 300 - STATUTO DEI LAVORATORI
NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEI LAVORATORI, DELLA LIBERTÀ SINDACALE E DELL'ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME SUL COLLOCAMENTO

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Art. 28 - Repressione della condotta antisindacale.

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.


SENTENZE

  • Cassazione - Sentenza n. 6460/2009: Nel procedimento per condotta antisindacale soggetto destinatario della norma non può essere che la Pubblica Amministrazione intesa impersonalmente e non il singolo dirigente o funzionario autore della condotta contestata. - Ai dirigenti scolastici non è attribuito il potere di promuovere e resistere alle liti.


  • Tribunale di Palermo - Decreto del 01.04.2005: Assenza di previa contrattazione integrativa in materia di assegnazione dei docenti alle classi, accorpamento delle discipline e quantificazione oraria - mancata comunicazione del testo definitivo del POF - mancata comunicazione tempestiva dei verbali relativi alle sedute del Collegio dei Docenti - mancata sottoposizione a contrattazione integrativa della materia relativa all'attività di coordinamento cui è tenuto il docente tutor - comportamento antisindacale - sussistenza.


  • Tribunale di Modica - Decreto del 03.02.2004: La condotta antisindacale deve necessariamente caratterizzarsi per la sua idoneità del comportamento datoriale a ledere gli interessi collettivi di cui il sindacato è portatore, mentre esula dalla previsione della norma la violazione dei diritti individuali assicurati al lavoratore dalla legge o dai contratti collettivi. - Costituisce condotta antisindacale la inottemperanza agli obblighi di informazione e di contrattazione previsti dagli artt. 3 e 6 del CCNL 1998/2001. - Deve ritenersi condotta antisindacale ogni comportamento oggettivamente idoneo a ledere gli interessi collettivi di cui sono portatrici le OO.SS., non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro. - L'attualità della condotta antisindacale non è esclusa dall'esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di questi risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo.



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