Consiglio di Stato – Ordinanza n. 1449 del 03 aprile 2015

Ancora una volta il Consiglio di Stato deve intervenire a ribadire principi che dovrebbero essere noti

Ordinanza n. 1449-2015

E’ veramente sorprendente come ancora una volta si debba costringere i lavoratori precari della scuola a ricorrere alla magistratura superiore per vedersi riconosciuti dei diritti!

E’ il caso di una docente che si è vista depennare dalla GAE, ove era iscritta da anni, per non essere riuscita a presentare la domanda di aggiornamento.

La docente si era rivolta al TAR del Lazio al fine di chiedere l’annullamento sia del DM 235/14 che della stessa GAE ed aveva precisato come fosse stata impedita nell’accesso on line da un disservizio del sistema. Il TAR del Lazio aveva chiesto la prova all’Amministrazione Scolastica di detto lamentato disservizio e poiché secondo quest’ultima la ricorrente era stata solo ritardataria, i giudici di I grado avevano rigettato la domanda di inserimento in graduatoria sostenendo che la ricorrente non aveva provato come la mancata presentazione a suo tempo della domanda fosse non fosse dipesa da sua negligenza. I giudici del TAR, però, nella propria pronuncia avevano omesso di verificare come quand’anche ciò fosse stato, sarebbe stato irrilevante. Quel che rileva, ai fini del corretto inserimento in graduatoria, è l’esservi già stati inseriti ed il fatto, quindi, che l’Amministrazione scolastica aveva l’onere di verificare per quale motivo la ricorrente, peraltro in servizio presso la stessa, avesse omesso di aggiornare un servizio regolarmente svolto.

Il Consiglio di Stato già diverse volte si è espresso in questo senso, ma evidentemente il principio espresso ancora non è chiaro ai giudici di I grado che adesso sono stati invitati dal Supremo consesso di Palazzo Spada, a fissare celermente un’udienza di merito, previa riforma dell’Ordinanza Cautelare.

Avv. Isetta Barsanti Mauceri