Consiglio di Stato – Sentenza n. 1892 del 31-03-2009

Consiglio di Stato – Sentenza n. 1892/2009.

Il superamento degli esami di maturità assorbe il giudizio negativo di idoneità espresso dal Consiglio di classe, sospeso in sede giurisdizionale con l’ammissione con riserva del candidato agli esami stessi.

 

Per il Consiglio di Stato le valutazioni della Commissione di esame sulla maturità complessiva del candidato hanno un effetto di complessivo assorbimento delle valutazioni del Consiglio di classe, in quanto la fase valutativa svoltasi in esito alla pronuncia cautelare del TAR è sovrapponibile per intero a quella oggetto di esame e riguarda circostanze omogenee; difatti “l’esame di maturità, pur vertendo, all’epoca del giudizio, su di un numero di materie più limitato di quelle prese in considerazione dal Consiglio di classe, ha comportato ugualmente una valutazione globale dello studente, con l’apprezzamento anche del curriculum di questi, ivi inclusi i giudizi negativi manifestati dallo stesso Consiglio di classe nella fase prodromica.”

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1892/09

Reg.Dec.

N. 4889 Reg.Ric.

ANNO 2008

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4889/2008, proposto da C. D., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cinzia Picco e Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso il dott. Gian Marco Grez in Roma, Corso V. Emanuele II n. 18

contro

il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, e l’Istituto tecnico commerciale “Eugenio Bona” di Biella, in persona del dirigente scolastico legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sezione I, n.449/2008 in data 20.3.2008, resa tra le parti;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio e vista la memoria del Ministero e dell’Istituto appellati;

Visti tutti gli atti della causa;

All’udienza pubblica del 9 gennaio 2009, relatore il Consigliere Domenico Cafini, uditi l’Avv. Scaparone e l’Avvocato dello Stato Guizzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

1.Con ricorso proposto al TAR per il Piemonte, il sig. D. C… Caropree, il sig. D. Caropres impugnava la deliberazione 4.6.2007 n.7 del Consiglio di classe della sezione 5 A (corso IGEA) dell’Istituto tecnico commerciale statale “Eugenio Bona” di Biella, con la quale era stata disposta nei suoi confronti la non ammissione all’esame di Stato, nonché tutti gli atti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, tra cui il provvedimento del predetto Consiglio di classe concernente il giudizio di ammissione agli esami finali di Stato.

A sostegno del gravame, l’interessato deduceva, con cinque motivi di ricorso, censure di violazione di legge (con riferimento all’art. 3 l. 7.8.1990, n. 241: all’art. 2, ordinanza ministeriale 15.3.2007 n. 26 e all’art. 1 circolare ministeriale 17.1.2007, n. 5; all’art. 3 l. 11 gennaio 2007, n. 1; all’art. 13 ordinanza ministeriale 21.5.2001, n. 90; all’art. 10 bis l. 7.8.1990 n. 241; all’art. 3 D.M. 22.5.2007, n. 42), nonché di eccesso di potere sotto svariati profili (in particolare per difetto di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento.

Nel giudizio di costituivano le Amministrazioni intimate che chiedevano la reiezione del ricorso. A seguito dell’ammissione con riserva, disposta con decreto presidenziale n. 334/2007, il ricorrente svolgeva, peraltro, l’esame di maturità, riportando un punteggio complessivo (di 26), superiore alla sufficienza, con riguardo alle prove scritte, ed ottenendo un credito scolastico di 8 punti (di cui 2 punti per l’anno 2006/2007, 3 punti per il terzo anno e 3 punti per il quarto anno) e di 26/35 per la prova orale, con conseguente superamento dell’esame predetto con la votazione di 60/100.

Dal che la richiesta, da parte dell’interessato, di improcedibilità del ricorso proposto con richiamo al cd. “principio dell’assorbimento”.

2. Con la sentenza in epigrafe specificata, l’adito Tribunale amministrativo regionale – dopo avere richiamato in proposito l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo la quale il superamento dell’esame di maturità, al quale il candidato venga ammesso con riserva in base all’ordinanza di sospensione non assorbe l’impugnato giudizio di non ammissione e non rende improcedibile l’originario ricorso che va invece deciso nel merito, atteso che se la controversia si conclude in senso sfavorevole per il ricorrente, il giudizio positivo di maturità viene a cadere, per difetto del suo necessario presupposto, mentre se essa si conclude favorevolmente per il ricorrente, il giudizio di maturità rimane sospeso finché il consiglio di classe si pronunci, ora per allora, in senso favorevole per l’ammissione dell’alunno all’esame (cfr. Consiglio di Stato Ad. Plen., 8 ottobre 1982, n. 17) – ha respinto l’istanza di improcedibilità, non ritenendo configurabile nel caso in esame, il preteso assorbimento, ed ha esaminato nel merito il gravame proposto, respingendo tutti i motivi in esso dedotti in quanto ritenuti infondati.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello il sig. D. C. deducendo due articolati motivi con cui ha dedotto l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere e la infondatezza delle tesi ex adverso svolte nella gravata pronuncia, della quale ha chiesto, conclusivamente,l’annullamento.

Anche nell’attuale fase di giudizio si costituivano le Amministrazioni intimate che si opponevano all’appello.

4. Alla camera di consiglio dell’8 luglio 2008 l’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 3623/2008, con la seguente motivazione: “considerato che, pur dovendo ritenersi superato in via generale il pregresso orientamento giurisprudenziale il quale postulava il c.d. principio dell’”assorbimento” in materia concorsuale e di prove lato sensu idoneative, a conclusioni diverse deve giungersi laddove (come nel caso di specie), la fase valutativa svoltasi a seguito della pronuncia cautelare sia interamente sovrapponibile a quella oggetto di sospensione ed abbia ad oggetto circostanze omogenee; ed infatti nel limitato ambito degli esami di maturità, le valutazioni del Consiglio di classe e quelle -successive- della commissione di esame vertono sulla medesima circostanza (la maturità complessiva del candidato) con la conseguenza che le seconde possono consentire un complessivo effetto di assorbimento sulle prime”.

5. Con memoria in data 25.11.2008 le Amministrazioni appellate – dopo avere ribadito che l’orientamento giurisprudenziale che postulava il principio dell’assorbimento in materia concorsuale e di prove idoneative era da ritenersi ormai superato e che quindi a ragione l’adito TAR non aveva accolto l’istanza di declaratoria di improcedibilità del ricorso, valutando nel merito il ricorso – ha evidenziato la piena legittimità dell’operato dell’Amministrazione scolastica, essendo evidente nel caso in esame, in particolare, la presenza non solo di debiti formativi, ma di numerose insufficienze in varie materie che comportavano una valutazione globale negativa sulla base dei criteri prefissati dal Collegio dei docenti e in conformità alle previsioni dell’O.M. n.26/2007.

6. La causa, infine, è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 9 gennaio 2009 su concorde richiesta delle parti.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. II Collegio ritiene, innanzitutto, di non doversi discostare dall’orientamento che è stato già espresso in sede di valutazione dell’istanza cautelare con la citata ordinanza dell’8.7. 2008 e ribadire quindi quanto già statuito nella medesima, in accoglimento delle tesi della parte ricorrente, in ordine al fatto che, vertendo le valutazioni del Consiglio di classe e quelle della Commissione di esame sulla maturità complessiva del candidato, deve conseguire da ciò che le seconde possano sortire un complessivo assorbimento delle prime, in quanto (pur ritenendosi superato, in via generale, il pregresso orientamento giurisprudenziale che postulava il c.d. principio dell’”assorbimento” in materia concorsuale e di prove latu sensu idoneative) nel caso in esame la fase valutativa svoltasi in esito alla pronuncia cautelare del TAR era sovrapponibile per intero a quella oggetto di esame e riguardava circostanze omogenee.

2. Tale statuizione, d’altra parte, non si discosta dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema specifico oggetto di esame (cfr.: Cons. Stato VI Sez. 8.4.2003, n.1875;14.1.2002, n. 162; 5.3. 2002, n. 1312), secondo cui il superamento degli esami di maturità assorbe il giudizio negativo di idoneità espresso dal Consiglio di classe, sospeso in sede giurisdizionale con l’ammissione con riserva del candidato agli esami stessi.

Deve ritenersi, infatti, preminente la considerazione che l’esame di maturità, pur vertendo, all’epoca del giudizio, su di un numero di materie più limitato di quelle prese in considerazione dal Consiglio di classe, ha comportato ugualmente una valutazione globale dello studente, con l’apprezzamento anche del curriculum di questi, ivi inclusi i giudizi negativi manifestati dallo stesso Consiglio di classe nella fase prodromica.

La Commissione d’esame, pertanto, discostandosi, come nel caso in esame è avvenuto, dal giudizio di non ammissione, ha superato ogni diversa valutazione circa la maturità del candidato in questione.

A quanto precede può aggiungersi che la possibile preoccupazione d’ordine processuale, circa il carattere potenzialmente decisorio che finirebbe per assumere il provvedimento cautelare di ammissione con riserva, è stata superata dall’orientamento giurisprudenziale di cui sopra, il quale ha rilevato come l’esame di maturità, per quanto introdotto dal comando giudiziale, si ponga, di fatto, come circostanza esterna e sopravvenuta rispetto al giudizio di ammissione, il quale non costituisce presupposto indefettibile per sostenere l’esame stesso, bensì soltanto presupposto normalmente necessario ( cfr., in tal senso n.1673/2003 cit.).

Il giudizio positivo di maturità, come quello oggetto dell’odierna controversia, costituisce in definitiva un effetto preclusivo analogo a quello determinato da fatti sopravvenuti satisfattori o impeditivi processualmente della coltivazione dell’interesse sostanziale.

E tale è la verifica positiva intervenuta all’esito dell’esame (quale che sia il modo con cui a tale verifica il candidato sia pervenuto), che assume, appunto, carattere assorbente della fase di giudizio precedente.

3. Per tutte le considerazioni che precedono l’appello in esame deve essere accolto in relazione alla assorbente censura ora esaminata e, per l’effetto, la sentenza di primo grado deve essere riformata e il ricorso di primo grado deve esser dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse avendo conseguito l’istante, come rappresentato nel giudizio di primo grado, “il risultato voluto”.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo accoglie e per l’effetto in riforma della sentenza appellata accoglie l’originario ricorso proposto innanzi al TAR.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez. VI – nella Camera di Consiglio del 09 gennaio 2009, con l’intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo Presidente

Paolo Buonvino Consigliere

Aldo Fera Consigliere

Domenico Cafini Consigliere, Est.

Michele Corradino Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/03/2009