Consiglio di Stato – Sentenza n. 2749 del 07-05-2010
Religione cattolica – rilevanza per l’attribuzione del credito scolastico – insussistenza di condizionamenti e discriminazioni – giudizio dei docenti di religione da valutarsi nell’ambito di un giudizio complessivo sullo studente.
La proposta dello Stato alla comunità dei cittadini di fare impartire nelle proprie scuole l’insegnamento di religione cattolica garantisce la libertà di religione, tenuto conto che pone l’alternativa tra una scelta positiva ed una negativa: di avvalersene o di non avvalersene.
La partecipazione agli scrutini degli insegnanti di religione non comporta alcun condizionamento, né alcuna discriminazione.
Non comporta condizionamenti poiché è senz’altro da escludere che una valutazione così importante e profonda quale quella della scelta dell’insegnamento della religione cattolica possa dipendere dalla mera possibilità di avere un vantaggio in sede di attribuzione del credito scolastico.
Non vi è neanche alcuna discriminazione a carico dei non avvalentisi che non optano per insegnamenti alternativi, in quanto questi hanno le stesse possibilità di raggiungere il massimo punteggio in sede di attribuzione del credito scolastico rispetto agli studenti che seguono l’ora di religione o gli insegnamenti alternativi.
D’altra parte le ordinanze ministeriali impugnate si limitano a prevedere che, ai fini dell’attribuzione del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione, si tiene conto anche del giudizio formulato dai docenti di religione (o di insegnamenti alternativi), nella considerazione del fatto che, per chi si avvale, l’insegnamento della religione diventa insegnamento obbligatorio.
Il loro giudizio è quindi solo uno dei tanti elementi da prendere in considerazione, nell’ambito di un giudizio complessivo sulla carriera scolastica e sul comportamento dell’alunno, al fine dell’attribuzione di un singolo punto nell’ambito della banda di oscillazione.
Tuttavia la mancata attivazione dei corsi alternativi rischia di mettere in crisi uno dei presupposti su cui si fondano le ordinanze impugnate, che, nel mettere sullo stesso piano, ai fini della valutazione come credito scolastico nell’ambito della c.d. banda di oscillazione, l’insegnamento della religione e l’insegnamento dei corsi alternativi per i non avvalentisi, danno quasi per scontato che i corsi alternativi esistano ovunque.
La mancata attivazione dell’insegnamento alternativo può pertanto incidere sulla libertà religiosa dello studente o delle famiglia, e di questo aspetto il Ministero appellante dovrà necessariamente farsi carico.
(Contra: TAR Lazio – Sentenza n. 7076/2009)
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