Consiglio di Stato – Sentenza n. 3155 del 19-05-2010

Graduatorie ad esaurimento – diritto di accesso ai documenti – sussistenza – limiti.

 

Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza; tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti, con la sola esclusione dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale.

Pertanto il soggetto inserito nella graduatoria, che assume di non essersi visto riconoscere un determinato punteggio a lui spettante, ha il diritto di accedere nelle forme di legge agli atti del procedimento di formazione delle graduatorie.

 

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