Consiglio di Stato – Sentenza n. 4485 del 24 settembre 2015

Il Consiglio di Stato nuovamente sulla giurisdizione chiarisce anche al TAR la propria posizione.

da Avv. Isetta Barsanti Mauceri

Nel caso di specie una docente si era trovata esclusa dalla GAE per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, disposta ai sensi del DM 235/14, pur avendo presentato domanda, in quanto era stata da esse esclusa che per il precedente triennio a causa della mancata presentazione dell’istanza prevista.

Avverso detta esclusione la docente proponeva ricorso al TAR del Lazio, con l’avv. Isetta Barsanti Mauceri che con una decisione alquanto singolare (n-7975/15) da un lato annullava il DM 235/14 nella parte in cui non era prevista, per chi ne avesse fatto richiesta e fosse già in precedenza inserito in GAE,  la permanenza e l’aggiornamento del punteggio e dall’altro, però, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario per l’inserimento della medesima nella graduatoria in questione.

La ricorrente, quindi, proponeva appello,  avverso la sentenza de qua ed all’esito dell’udienza camerale dell’08.09.2015 il Consiglio di Stato ordinava all’Amministrazione di reinserire in GAE la docente illegittimamente esclusa e rimandava la decisione definitiva ad una successiva sentenza per il rinvio ex art. 105 cpa al TAR precedentemente adito.

In data odierna il Consiglio di Stato pubblicava la  sentenza n. 4485/2015 con la quale definitivamente statuendo riconosceva le ragioni della ricorrente e testualmente affermava:

Dichiarata illegittima la parte di cui all’articolo 1, comma 1 del più’ volte citato decreto ministeriale n.235/2014 non può, quindi, che essere dichiarata illegittima la stessa GAE definitiva nella parte in cui non ha ricompreso l’interessata, con conseguente ammissione definitiva della medesima nella suddetta graduatoria.

Il Consiglio di Stato, infatti, correttamente, individua la graduatoria definitiva e tutti gli atti conseguenti alla errata previsione del DM 235/15, non come atti di gestione la cui sindacabilità spetta indubbiamente al giudice del lavoro, bensì come atti amministrativi illegittimi per illegittimamente derivata.

La vicenda che si sta concludendo positivamente per la docente dovrà però necessariamente impegnare un’altra aula di giustizia, quella del TAR Lazio, ai sensi dell’art. 105 cpa,  ove si auspica che le ragioni della docente siano definitivamente accolte.