Consiglio di Stato – Sentenza n. 1722 del 10 aprile 2014

 

Facoltà a numero chiuso – domanda di iscrizione ad anno di corso successivo al primo da parte di studente proveniente da Università straniera – necessità del superamento del test di ammissione – sussiste.

 

L’onere di superare il test d’ingresso per l’accesso alle facoltà a numero chiuso non opera nelle sole ipotesi in cui l’accesso avvenga al primo anno di corso, dovendosi invece ritenere, stante l’inequivoco disposto normativo, che il medesimo obbligo sussista anche (in assenza di condizioni esimenti) nel caso di domanda di accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo.

In tal senso depone, in modo chiaro e univoco, l’art. 4, comma 1, legge n. 264 del 1999 che, nel prevedere che «l’ ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove», non distingue fra l’accesso al primo anno di corso e l’ ammissione agli anni di corso successivi.

Anche alla luce del tenore letterale della disposizione citata, quindi, lo svolgimento e il superamento del test d’ammissione di cui alla l. n. 264 del 1999 risulta presupposto per accedere alla procedura selettiva per il rilascio del nullaosta al trasferimento presso la Facoltà di medicina e chirurgia.

Lo stesso ordinamento comunitario garantisce, a talune condizioni, il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali, ma non anche delle mere procedure di ammissione, né dispone la libera iscrizione a facoltà universitarie dopo l’iscrizione presso un’università di uno degli Stati membri.

Pertanto non può essere ammessa l’iscrizione di uno studente che proviene da un’università straniera ad un corso di laurea a numero chiuso di un’università italiana in caso di mancato superamento dell’esame di preselezione: se si consentisse l’iscrizione di studenti provenienti da università straniere, chiunque che non abbia superato l’esame di ammissione potrebbe immatricolarsi presso una università straniera e chiedere, l’ anno successivo , il trasferimento presso un’università italiana. Gli effetti elusivi di sistema sarebbero evidenti, mettendo a rischio la stessa effettività della funzione selettiva e di programmazione di cui si è detto.

 

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