Consiglio di Stato – Sentenza n. 4789 del 23 settembre 2014

Il Consiglio di Stato conferma la legittimità delle procedure relative al concorso dirigenti scolastici che si è tenuto nella Regione Campania.

 

Alcuni candidati che non risultavano ammessi alla prova orale impugnavano tutti gli atti relativi alla mancata ammissione alle prove, alle operazioni di confezionamento delle buste contenenti gli elaborati nonché gli atti di nomina della commissione esaminatrice. Il Tar Campania con sentenza n. 3864 del 2013 rigettava le richieste dei ricorrenti confermando la legittimità dell’intera procedura concorsuale.

Avverso tale decisione veniva proposto appello al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 4789/2014 ha confermato la decisione del giudice di primo grado argomentando rispetto alla normativa che disciplina le ipotesi di incompatibilità dei membri della commissione esaminatrice in particolare quando si è in presenza di un componente avente una rappresentanza sindacale nonché sulla questione inerente la funzione di docente svolta in un corso di preparazione al concorso per dirigenti scolastici.

Rispetto al primo punto la sentenza in commento evidenzia che: “ [..]Diverso è, infatti, il concetto di “rappresentante sindacale”, del quale l’art. 35, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 vieta la presenza nelle commissioni di concorso, e che sconta la stabile partecipazione alle scelte del sindacato e l’appartenenza all’apparato organizzativo, rispetto alla partecipazione ad un organismo plurisoggettivo “in rappresentanza” del sindacato stesso, cioè quale portavoce delle relative istanze. [..]All’accertamento dell’incompatibilità sarebbe necessaria la dimostrazione della possibilità del soggetto di incidere sul neutrale svolgimento del concorso per il solo effetto della posizione di rappresentanza svolta per il sindacato (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5947) e poiché, infine, la nomina in discorso è stata effettuata non dal sindacato e in ragione dell’appartenenza al sindacato, ma dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale in considerazione della qualifica professionale posseduta dalla dottoressa OMISSIS, non può ravvisarsi l’illegittimità, sul punto, della composizione della commissione”.

Relativamente al secondo punto, il Consiglio di Stato, richiamando una giurisprudenza ormai consolidata rileva: “I rapporti personali di colleganza e/o collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa. Come ha chiarito questo Consiglio di Stato (sez. IV, 19 marzo 2013, n. 1606, sez. VI 27 novembre 2012, n.4858 e 31 maggio 2012 n. 3276), e come ha rilevato la sentenza impugnata, nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 del codice di procedura civile, senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, tra le quali non rientra, di per sé (e cioè in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio), l’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza, possano essere oggetto di estensione analogica”.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato chiude definitivamente l’annosa questione che ha riguardato il concorso dirigenti scolastici espletato in Campania conservando, con la sua decisione, la legittimità delle prove concorsuali ed i diritti di coloro che avevano superato tutte le prove del concorso.

Avv. Francesco Americo