Il Consiglio di Stato capovolge la sentenza del TAR del Lazio, stabilendo che anche gli ITP, che non erano iscritti nelle GAE o nelle G.I. al 31.05.2017, potranno partecipare alle prove orali del concorso per docenti abilitati.

Comunicato- stampa

Il Consiglio di Stato con decreto presidenziale del 25/07/2018, che si allega, ha deciso che gli insegnanti tecnico pratici potranno partecipare al concorso per docenti abilitati della scuola secondaria di primo e secondo grado (pubblicato sulla G.U. n.14 del 16-02-2018), anche se non erano iscritti nella graduatoria ad esaurimento oppure nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, alla data del 31 maggio 2017.

Alcuni insegnanti tecnico pratici, ricorrenti in una prima fase davanti al TAR del Lazio e successivamente davanti al Consiglio di Stato, patrocinati dall’avv. Domenico Ligato del foro di Reggio Calabria e dagli avvocati Pietro Raimondo del foro di Roma e Daniela Berardelli del foro di Crotone, hanno ottenuto la possibilità di partecipare alle prove orali non selettive, che si svolgeranno presso le sedi che saranno, a breve, in via suppletiva, appositamente stabilite dal MIUR, anche se alla data del 31 maggio 2017 non risultavano iscritti nelle GAE oppure nella II° fascia delle graduatorie di istituto.

Gli avvocati Domenico Ligato, Pietro Raimondo e Daniela Berardelli hanno ottenuto questa importante vittoria davanti al Consiglio di Stato, che ha stabilito, proprio con riferimento agli insegnanti tecnico pratici – ITP, “il principio per cui allorché si richieda l’abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici “concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado” deve essere in via transitoria consentito parteciparvi anche a chi dell’abilitazione sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finché non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire l’abilitazione stessa in via ordinaria, ovvero all’esito di un percorso aperto ad ogni interessato, senza necessità di un precedente periodo di precariato … la partecipazione al concorso deve essere consentita anche agli ITP, i quali da un lato sono muniti del “prescritto titolo di studio”, ovvero del diploma di istruzione secondaria superiore un tempo sufficiente per insegnare nel loro ruolo, e dall’altro, come è stato affermato in causa e non specificamente contestato, non hanno mai avuto la possibilità di intraprendere un percorso abilitante “ordinario”;

Va rilevato che questa decisione capovolge la sentenza del Tar del Lazio, emessa lo scorso 15 maggio, che aveva deciso che gli insegnanti tecnico pratici NON avrebbero potuto partecipare al concorso per docenti abilitati della scuola secondaria di primo e secondo grado sulla base della seguente argomentazione: “In conclusione giova soggiungere che non appare irragionevole ed illogico ovvero frutto di violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione il limitare, come consegue all’applicazione dell’art. 17, co. 3, d.lgs. n. 59/2017, la partecipazione allo speciale ed agevolato concorso de quo, ai soli insegnanti che si siano abilitati entro il 31.5.2017 o che abbiano conseguito l’iscrizione nelle graduatorie di istituto di seconda fascia entro la predetta data, atteso che siffatto concorso si connota per gli evidenti e marcati tratti di specialità delineati più sopra poiché consiste in una sola prova orale, oltretutto assai semplificata (consistendo in una lezione su uno degli argomenti già resi noti alcuni giorni prima ai candidati) e non si articola in una procedura selettiva per merito comparativo, come d’ordinario avviene nei concorsi pubblici, bensì in una valutazione non selettiva, che immette alla frequenza di un percorso abilitativo di un solo anno, al termine dei quale il candidato viene immesso nei ruoli dello Stato”.

Orbene, poiché questo provvedimento non era sembrato convincente sotto un profilo giuridico e soprattutto contrastava con precedenti decisioni degli stessi organi giudiziari, gli avvocati Domenico Ligato, Pietro Raimondo e Daniela Berardelli hanno caparbiamente presentato appello davanti al Consiglio di Stato per impugnare questa ingiusta decisione, ottenendo oggi questa vittoria importante per tutti gli I.T.P.

Ebbene la perseveranza e caparbietà degli avvocati Domenico Ligato, Pietro Raimondo e Daniela Berardelli è stata oggi premiata con questa decisione favorevole, che rappresenta un precedente giurisprudenziale notevole, che consentirà ai predetti insegnanti tecnico pratici di poter partecipare alle prove suppletive del predetto concorso, che saranno appositamente predisposte dal MIUR nei prossimi giorni.

Reggio Calabria, 25 luglio 2018.

Si allega il decreto presidenziale del 25/07/2018.

Avv. Domenico Ligato