Corte d’Appello di Napoli – Sentenza n. 344 del 28 gennaio 2013

Da OrizzonteScuola.it

 

“Sentenza della Corte di Appello di Napoli per l’indennità di vacanza contrattuale richiesta per il rinnovo del contratto nel luglio 2003.

Il fatto. Il ricorrente ha richiesto il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale per il periodo dal 1° aprile 2002 e fino al 24 luglio 2003 (data di sottoscrizione del nuovo contratto).

Tale contratto ha però previsto un meccanismo di liquidazione degli arretrati in modo da saldare, per la parte retributiva, il contratto scaduto con quello nuovo. Il nuovo contratto cioè, seppure stipulato in ritardo rispetto alla scadenza, ha previsto la corresponsione dei miglioramenti economici e il pagamento degli arretrati, così da colmare economicamente la vacanza contrattuale e far cessare la provvisorietà dell’emolumento.

La decisione della Corte di Appello. La vacanza contrattuale serve a mantenere in via provvisoria il potere di acquisto dei dipendenti dalla scadenza del vecchio contratto alla stipula di quello nuovo ed avendo ciascun dipendente recuperato il periodo di vacanza contrattuale con il pagamento degli arretrati, nessuna ulteriore pretesa può essere vantata.

Può discutersi di vacanza contrattuale solo se l’efficacia del nuovo contratto collettivo, per la parte economica, ha lasciato giuridicamente un vuoto temporale di regolamentazione e non già quando invece prevedendo una decorrenza retroattiva della parte economica, la stessa volontà collettiva ha voluto colmare quel vuoto prevedendo la corresponsione ai dipendenti degli arretrati relativi a tale periodo.

Nella fattispecie il CCNL 2003 ha previsto la corresponsione degli arretrati con decorrenza 1° gennaio 2002, pertanto se la richiesta del ricorrente fosse stata accolta si configurerebbe un “arricchimento” (le virgolette sono nostre) del dipendente che si troverebbe a percepire gli arretrati economici dalla medesima decorrenza con la quale percepirebbero l’indennità prevista per il vuoto venutosi a creare nel periodo compreso tra la scadenza del precedente CCNL e il successivo.

Accolto quindi l’appello del Ministero.”

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