Corte di Appello di Firenze – Sentenza n. 598 del 01 ottobre 2015

Corte d’Appello di Firenze. Sentenza n. 598/2015 del 1° Ottobre 2015.

Precari risarciti con quindici mensilità e riconoscimento degli scatti di anzianità.

Contratti a termine nel comparto scuola. Contratti fino al 30 giugno. Mancata allegazione da parte dell’Amministrazione dell’effettiva temporaneità dei medesimi. Illegittimità. Equivalenza dei medesimi ai fini del superamento del limite del triennio. Sussistenza.

Diritto alla conversione del contratto a termine illegittimo in contratto a tempo indeterminato. Esclusione.

Diritto al risarcimento del danno. Sussistenza. Applicazione del criterio di cui all’art. 18, l. n.300/1970.

 

Nell’annotata sentenza, la Corte d’Appello di Firenze – confermando una precedente pronuncia del Tribunale di Pisa – ha ritenuto congruo il risarcimento nella misura di quindici mensilità stabilito dall’art.18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo.

Non è stato ritenuto valido il criterio stabilito dall’art.32, l. n.183/2010, in quanto tale norma presuppone la continuazione del rapporto di lavoro, né il criterio fissato dalla Cassazione con sentenza n. 27481 del 30 dicembre 2014.

In quest’ultima pronuncia, la Corte di legittimità ha cercato di individuare una sorta di “danno comunitario” che tenesse conto del numero di contratti a termine, della durata dei singoli contratti e della complessiva durata del periodo in cui vi è stata la reiterazione, applicando quale parametro per la liquidazione quello indicato dall’art. 8, l. n.604/1966.

La stessa Corte stabiliva però -nelle premesse della citata sentenza n. 27481 -che la controversia non aveva alcuna attinenza con quella dei lavoratori precari della scuola.

La Corte territoriale si è pertanto discostata dal parametro indicato dalla Cassazione (meno favorevole per il personale scolastico), sottolineando come sia mancata qualunque motivazione in ordine alla congruità di tale criterio (“la relativa motivazione resta però apodittica nell’indicare tale criterio come corretto rispetto a quello anche qui motivatamente prescelto dell’art.18”).

Avvocato Francesco Orecchioni