Corte di Cassazione – Sentenza n. 11655 del 27 marzo 2012

I responsabili del servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus sono responsabili per abbandono di persone minori a seguito di violazione al dovere di accompagnamento dello studente in custodia sino alla struttura scolastica.

 

I ricorrenti sono imputati di abbandono di persone minori (art. 591 c.p.) per avere, quali responsabili del servizio di trasporto scolastico in (omissis) e preposti alla custodia dei giovani, abbandonato il minore [omissis], lasciando che lo stesso scendesse dal pulmann prima del pervenimento all’edificio scolastico e prima dell’affidamento al personale didattico, sì che il giovane – attese le condizioni precarie di viabilità per una recente nevicata – cadde per terra procurandosi lesioni al volto.

Per ciò che riguarda i profili di diritto sostanziale, il delitto ascritto agli imputati è integrato dall’omesso adempimento, da parte dell’agente, dei doveri di custodia e di cura sullo stesso incombenti in ragione del servizio prestato, in modo che ne derivi un pericolo per l’incolumità della persona incapace. L’azione illecita consiste nell’abbandono e non già nel pericolo che ne è la conseguenza.

Pertanto, ai fini dell’elemento soggettivo della fattispecie, non rileva che il soggetto agente abbia sottovalutato il rischio (tanto incombente che esso ebbe a verificarsi in concreto) a cui andava incontro il minore, nella convinzione che nulla gli sarebbe occorso in pregiudizio alla sua incolumità, ma soltanto la completa rappresentazione della situazione di abbandono in cui il minore versava. In sostanza ogni abbandono deve essere considerato pericoloso poiché l’interesse tutelato dalla norma penale si focalizza sulla violazione dei doveri di custodia del minore.

In relazione al nesso di causalità, osservazione priva di ulteriore articolazione, si osserva che l’incidente occorso al minore si verificò in costanza di abbandono, sicché appare specioso invocare l’assenza del legame eziologico. La nozione di custodia sottende quella di non esporre il minore a pericoli per la propria incolumità: la violazione al dovere di accompagnamento sino alla struttura scolastica, che avrebbe preso in carico il giovane, è azione obiettivamente integratrice del fatto illecito.

Ulteriormente verificata dalla circostanza che l’ampiezza del percorso che il ragazzo avrebbe dovuto percorrere a piedi (circa 500 metri, cfr. pag. 2 della sentenza), era tale da rendere non soltanto possibile, ma anche probabile lo scivolamento sul terreno stradale, insidiato da neve e ghiaccio).

 

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