Corte di Cassazione – Sentenza n. 15618 del 15 luglio 2011

Nell’assegnare le funzioni strumentali, le istituzioni scolastiche sono tenute al rispetto della procedura prevista dalle norme contrattuali.

Nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato l’Amministrazione datrice di lavoro e’ tenuta al rispetto dell’obbligo di correttezza e buona fede, che puo’ specificarsi anche in regole procedimentali poste dalla contrattazione collettiva sia di comparto che integrativa, quali nella specie l’obbligo di motivazione della scelta del collegio dei docenti quanto all’assegnazione delle funzioni obiettivo ai docenti della scuola pubblica, obbligo non soddisfatto dal mero esito di una votazione segreta; la violazione di tale obbligo puo’ essere denunciato dal dipendente senza che su di esso gravi anche l’onere di provare che le determinazioni dell’amministrazione, ove fossero state rispettose di tali regole procedimentali, sarebbero state a lui favorevoli.

(Sentenza inviata dall’Avv. Francesco OrecchioniLeggi il commento).

 

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