Corte di Cassazione – Sentenza n. 26951 del 2 dicembre 2013

 

Sì al risarcimento danni per i precari

Con la sentenza che si commenta, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento danni pari a dieci mensilità, in favore di una lavoratrice precaria assunta a tempo determinato.

La sentenza, pur non riferendosi nello specifico al comparto scuola (la ricorrente era dipendente della ASL), ha però affermato un importante principio di diritto, tra l’altro da tempo riconosciuto dalle Corti europee.

Anche ammesso che sia compatibile con la direttiva europea “una normativa nazionale che escluda la conversione in contratto a tempo indeterminato nel settore del pubblico impiego”, è necessario che “tale normativa contenga un’altra misura effettiva destinata ad evitare e, se del caso, sanzionare un utilizzo abusivo ad una successione di contratti a tempo determinato”.

La Corte ha così confermato il risarcimento danni, pari a dieci mensilità, riconosciuto alla lavoratrice dal giudice di merito, quale corretta applicazione di tale principio.

La sentenza rappresenta un’ulteriore presa di distanza rispetto alla nota sentenza n.10127/2012, con la quale la Corte di Cassazione aveva escluso qualunque indennizzo in favore dei precari della scuola.

Sembra dunque che anche la Corte di legittimità stia rimeditando la questione del ricorso al contratto a termine nel settore pubblico, riconoscendo ai precari quanto meno il risarcimento dei danni.

Non c’è chi non veda come l’applicazione di tale principio al comparto scuola (vista l’ingente mole dei risarcimenti che lo stato dovrebbe corrispondere ai precari) potrebbe fungere da stimolo per una nuova ondata di assunzioni, certamente meno onerosa per l’erario.

Avvocato Francesco Orecchioni