Corte di Cassazione – Sentenza n. 9346 del 27 giugno 2002

Danno arrecato dall’allievo a se stesso – responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico e dell’insegnante.

Deve escludersi che sia invocabile la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, comma 2, nei confronti dei precettori, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che l’allievo abbia procurato a se stesso.

Nel caso di danno arrecato dall’allievo a se stesso, appare più corretto ricondurre la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non già nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì nell’ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c.

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