Corte di Cassazione – Sentenza n. 23464 del 19-11-2010

Lesione ad un alunno e responsabilità nell’organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

 

Il Comune che offra un servizio di scuolabus è tenuto a fornire anche un accompagnatore, oltre all’autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico. In caso contrario, risponde dei danni prodotti ai minori durante il trasporto, anche se tali danni sono causati dai minori stessi.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 23464 del 19 novembre 2010.

Il caso riguardava l’aggressione subita da un ragazzo ad opera di un compagno, per un posto da occupare sull’autobus. A seguito dell’aggressione, il minore riportava la lesione di quattro vertebre, con esiti invalidanti in ragione del 18%. Il comune veniva pertanto condannato a pagare circa 130 mila euro ai genitori della vittima.

La sentenza, confermata in appello, veniva impugnata di fronte alla Corte di Cassazione, in quanto nessuna previsione di legge imporrebbe al comune di predisporre un servizio di sorveglianza, pur in presenza di ragazzi frequentanti la scuola elementare.

La Corte di legittimità ha respinto il ricorso, osservando che tale obbligo discende dal principio secondo il quale grava sulla P.A., che svolga un servizio di trasporto riservato agli alunni, l’adozione delle cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori.

( Avv. Francesco Orecchioni)

 

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