Docenti precari: sentenza favorevole del Tribunale di Verona

11/05/2012 – Confsal-Snals

 

Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 221/2012, ha accolto il ricorso dello Snals volto al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità in favore dei docenti precari, condannando il Miur al pagamento delle differenze stipendiali spettanti a seguito dell’applicazione degli scatti di anzianità.

Questo il fatto: le ricorrenti avevano svolto attività di insegnanti non di ruolo in virtù di contratti a tempo determinato, percependo soltanto la retribuzione base prevista per gli insegnanti di ruolo al loro primo ingresso nella scuola, senza ricevere mai alcun aumento di retribuzione in conseguenza dell’anzianità maturata.

Le ricorrenti chiedevano dunque il riconoscimento dell’anzianità economica e giuridica e così percepire gli scatti biennali ad esse spettanti a partire dal terzo anno di incarico annuale.

Il Giudice, respingendo le eccezioni sollevate dall’amministrazione scolastica, così ha sentenziato: “la disparità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato ed a tempo indeterminato in materia di anzianità utile all’attribuzione di aumenti retributivi, prevista dalla legislazione nazionale, non appare giustificabile da ragioni obiettive. La situazione contestata dalle ricorrenti, per cui al lavoratore a tempo determinato non sono riconosciuti gli scatti di anzianità come al lavoratore a tempo indeterminato è in palese violazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70 CE … la domanda delle lavoratrici diretta ad ottenere la differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbero percepito qualora fossero state inquadrate quali lavoratrici a tempo indeterminato, ossia con il calcolo dell’incremento retributivo determinato dall’anzianità di servizio, va pertanto accolta”.

Infine, il Giudice ha condannato il Miur al pagamento delle spese processuali in favore delle ricorrenti.