Funzione Pubblica – Parere prot. n. 0015653 del 03 aprile 2013

Computo quote d’obbligo articoli 3 e 18 legge 68/1999. Compensazione regionale.

(Testo in pdf)

 

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Al Ministero XXX

Ufficio XXX

Divisione XXXX – XXX

e, p.c.:                       Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

Divisione IV – Politiche per l’inserimento dei lavoratori svantaggiati

Fondo nazionale disabili

Supporto alle attività della Consigliera nazionale di parità

Via Fornovo, 8

00192 ROMA

Al Ministero dell’economia e delle finanze

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – igop

Via XX Settembre, 97

00187  ROMA

Allo Studio legale – Avv. XXX

 

Oggetto: Computo quote d’obbligo articoli 3 e 18 legge 68/1999. Compensazione regionale.

 

Si fa riferimento alla nota prot. n. 0020800 del 19 luglio 2012 con cui il Ministero XXX chiede il parere di questo Ufficio in ordine alla copertura delle quote d’obbligo di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e alla nota prot. n. 0006709 dell’11 marzo 2013, sia pur trasmessa per conoscenza allo scrivente, relativa alla richiesta numerica di avviamento a selezione di personale disabile nella provincia di XXX.

Il quesito formulato nella prima delle due note richiamate è volto a chiarire come operi l’istituto della compensazione regionale nel computo delle assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette che l’amministrazione è chiamata ad effettuare ai fini della copertura delle quote obbligatorie.

Nella nota si rappresenta che, a seguito della trasmissione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del prospetto informativo on line, è risultato che il Ministero XXX non ha coperto le quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 nei termini di seguito indicati:

  • a livello nazionale risulta una scopertura della quota d’obbligo di cui all’articolo 3 della legge 68/1999 pari a n. 4 disabili mentre è coperta la quota d’obbligo di cui all’articolo 18 della medesima legge;
  • a livello provinciale si ravvisa una scopertura della quota d’obbligo dell’articolo 3 della legge 68/1999 pari a n. 14 unità di disabili e una scopertura della quota d’obbligo di cui all’articolo 18 della stessa legge 68/1999 di n. 1 unità.

Com’è evidente, la scopertura delle quote obbligatorie a livello nazionale risulta differente da quella a livello provinciale.

Per tale ragione il Ministero XXX ha chiesto delucidazioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, con nota prot. n. 39/000/7095/MA001 del 17 maggio 2012, pur rappresentando che l’articolo 5, comma 8, della legge 68/1999 prevede che gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale, ha evidenziato che “In assenza di autorizzazione intraregionale, è possibile quindi che la situazione di carenza di assunzioni obbligatorie di una provincia non possa essere compensata con le eccedenze di assunzioni di lavoratori disabili risultante in altra provincia.“. Allo stato attuale si sollecitano indicazioni dello Scrivente Dipartimento che chiariscano come procedere per ottenere l’autorizzazione alla compensazione. In assenza di tali indicazioni non si è tenuto conto della compensazione regionale.

Alla luce delle disposizioni del richiamato articolo 5, comma 8, della legge 68/1999 e di quanto chiarito dallo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la precedente nota prot. n. 39/0005909/06 del 14 dicembre 2011 in cui “si precisa che il calcolo cui fare riferimento per la gestione degli obblighi è quello nazionale. Conseguentemente il sistema rideterminerà automaticamente la situazione provinciale eventualmente applicando i correttivi necessari nei casi in cui i conteggi comportino arrotondamenti non coerenti con il calcolo nazionale“, al Ministero XXX non appare condivisibile quanto espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la citata nota del 17 maggio 2012, circa l’attuale impossibilità di procedere alla compensazione su base regionale.

Ciò detto, il Ministero XXX evidenzia che sono in corso le procedure di reclutamento di soggetti disabili avviate nell’anno 2011 e nell’anno 2012.

Il quesito formulato è volto a chiarire se:

1)     l’amministrazione, soggetta al regime limitativo delle assunzioni, debba procedere alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette fino a copertura della quota d’obbligo oppure fino a saturazione delle sole posizioni vacanti nella dotazione organica;

2)     per l’anno 2012 si debba far riferimento alla scopertura su base nazionale (n. 4 disabili) o alle scoperture su base provinciale (n. 14 disabili e n. 1 soggetto di cui all’articolo 18 legge 68/1999);

3)     debbano essere portate a termine anche le procedure avviate nell’anno 2011 e se queste debbano precedere quelle del 2012;

4)     nel procedere alle assunzioni si debba dare precedenza agli avviamenti al lavoro in ordine cronologico di richiesta.

Ciò detto, nella nota sopra indicata, trasmessa per conoscenza a questo Ufficio, l’Amministrazione risponde allo studio legale dell’Avv. XXX in merito all’invito ad assumere il Sig. XXX ci con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time nel profilo di ausiliario, area I-F1. Il Ministero evidenzia che rispetto all’assunzione del predetto soggetto si pone il problema di identificare il numero di assunzioni a cui dover procedere ai fini della copertura della quota d’obbligo, attese le discordanze che sono emerse in sede di compilazione del prospetto informativo nel senso sopra indicato.

Nella nota, inoltre, il Ministero rappresenta di essere sottoposto al blocco delle assunzioni in base all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall’ articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135. Su tale punto si evidenzia che, essendo stati adottati per codesto Ministero, i provvedimenti di riduzione delle dotazioni organiche (rispettivamente dPCM 23 ottobre 2012 e dPCM 22 gennaio 2013, entrambi registrati dalla Corte dei conti) si può considerare superato il blocco delle assunzioni, fermo restando il regime limitativo del turn over previsto dalla normativa vigente.

Nel merito, si formulano le seguenti considerazioni in riferimento alle questioni trattate nella nota prot. n. 0020800 del 19 luglio 2012 che, considerato l’argomento, appaiono dirimenti anche rispetto alla nota concernente l’assunzione del Sig. XXX.

1)  In riferimento al quesito di cui al punto 1), come sopra riportato, si evidenzia che, in base all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non è consentito effettuare assunzioni di personale in soprannumero con la conseguenza che l’assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette, a copertura della quota d’obbligo, non può che avvenire nei limiti dei posti vacanti nella dotazione organica. Qualora sia stata prevista nella programmazione del fabbisogno l’assunzione di categorie protette in profili professionali appartenenti ad aree in cui vi siano disponibilità di posti, mentre in altre aree sono presenti posizioni soprannumerarie, la possibilità di assunzione va verificata in base alla coerenza e attendibilità del piano di assorbimento, entro il 31 dicembre 2014, dei medesimi soprannumeri, come previsto dall’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012. Resta fermo l’impedimento ad effettuare assunzioni in assenza di posti disponibili nell’area per la quale sono state avviate e/o previste procedure di collocamento dei soggetti appartenenti alle categorie protette. Si sottolinea, tuttavia, che l’obbligo di copertura della relativa quota dovrà essere considerato assolutamente prioritario nella programmazione delle assunzioni al fine di poter assolvere ad esso nel più breve tempo possibile con soluzioni che garantiscano l’assenza di forme elusive del prescritto obbligo.

2)  In riferimento al quesito di cui al punto 2), nel premettere che la problematica di seguito rappresentata è stata riscontrata da diverse amministrazioni pubbliche, si chiarisce quanto segue.

Relativamente alle quote d’obbligo, va richiamato l’articolo 5, commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater, della legge 68/1999 che prevedono il meccanismo della compensazione. La disciplina è stata oggetto di recente modifica normativa: l’articolo 9 del d.l. 138/2011 ha sostituito il previgente comma 8 ed ha anche aggiunto i successivi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater. Relativamente al settore pubblico, il comma 8-ter della previsione normativa dispone che “I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione“. Dunque, differentemente dai datori di lavoro privati, i datori di lavoro pubblici possono effettuare la compensazione limitatamente al territorio regionale.

Sotto tale aspetto la disciplina in materia di compensazione nel settore pubblico introdotta dal suddetto decreto-legge 138/2011 non è innovativa della previgente.

Anche sotto l’aspetto della procedura autorizzatoria che le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad attivare in caso di compensazione si ritiene non siano intervenute novità. Infatti, l’articolo 5 della legge 68/1999, non ancora modificato dall’articolo 9 del decreto-legge 138/2011, all’articolo 8 prevedeva che “I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un’unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. (…)“. Per il settore pubblico, tuttavia, l’articolo 5, comma 4, del dPR 333/2000, disponeva già che “I datori di lavoro pubblici effettuano la compensazione, limitatamente alle sedi situate nello stesso àmbito regionale e in via automatica“, facendo salva la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere allo strumento della compensazione automaticamente. Tale disposizione si può considerare tuttora vigente in quanto la nuova norma recata, per quel che concerne il datore di lavoro pubblico, non differisce, come già detto, da quella contenuta nel previgente comma 8.

Alla luce di quanto detto, dunque, il computo del numero di unità di personale disabile da assumere ai fini della copertura delle quote d’obbligo di cui alla legge 68/1999 deve avvenire su base nazionale tenendo conto della compensazione regionale eventualmente operata, in via automatica, dall’amministrazione. Tuttavia, al fine di garantire un corretto utilizzo delle forme di compensazione, si ritiene che la compensazione regionale automatica debba, per il futuro, fondarsi su una preventiva e coordinata programmazione delle assunzioni operata dalla Direzione generale del personale competente per ciascuna amministrazione, configurando tale programmazione come “autorizzazionemotivata ad “assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione“.

Resta ferma la possibilità di compensazione regionale per le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette già effettuate dalle amministrazioni per gli anni precedenti a quello in corso.

3) Le considerazioni svolte appaiono rilevanti anche in riferimento al quesito di cui al punto 3) ovvero rispetto alle procedure di reclutamento avviate nell’anno 2011 che non risultino concluse con l’assunzione del personale appartenente alle categorie protette. Si richiamano, a tal fine, le considerazioni di cui ai punti 1) e 2).

4) Infine, relativamente al quesito del punto 4), si ritiene che il criterio dell’ordine cronologico nel dare corso alle assunzioni possa rappresentare un criterio oggettivo a garanzia del principio di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

Maria Barilà