Il criterio della vicinanza è prioritario anche per il ministero

Formazione delle classi primo passo per un diritto allo studio realizzato.

In queste settimane i dirigenti scolastici di tutto il paese hanno accettato le iscrizioni dei nuovi studenti. Questi procedimenti hanno particolare importanza e spesso sono forse lasciati senza tutela, nonostante la particolare delicatezza della materia, in quanto l’iscrizione scolastica e la formazione delle classi rappresentano il primo passo per la giusta realizzazione del diritto di sviluppare la personalità anche nelle formazioni sociali come la scuola dell’obbligo.

Queste operazioni rappresentano quindi un momento costituzionalmente tutelato, dovendo essere effettuate rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, che ne impediscono il pieno sviluppo della personalità (art. 2 e 3 cost.); realizzando pertanto il diritto all’istruzione che, già affermato per tutti i cittadini (art. 34), in particolare assume rilevanza per i disabili con l’art. 38 Cost.

A questo punto i diversi consigli di istituto avranno già deliberato i criteri di priorità, che sottolineiamo sono uno dei primi passi del procedimento che occorre impugnare, ove non soddisfacenti.

La circolare relativa alla formazione delle classi per questo prossimo anno scolastico 2015/2016, ha individuato il primo criterio logico giuridico da seguire, ovvero il criterio della vicinanza alla sede scolastica e ha specificato appunto che “l’iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo alla formazione dei propri figli e rappresenta una rilevante occasione di confronto ed interlocuzione con le istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze degli studenti in una prospettiva orientativa. All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza)… resta inteso, comunque, che l’amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, soprattutto per gli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale. è, pertanto, evidente che un’aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli enti locali consente di individuare in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie. Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola. Si rammenta, in proposito, che, pur nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori. In quest’ottica, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta, ovviamente, l’estrema “ratio”, a parità di ogni altro criterio.” (C.M. n. 51 del 18 dicembre 2014).

Anche la materia qui trattata trova i suoi principi di riferimento ribaditi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010, pur se questa è più specificamente rivolta agli interessi degli studenti portatori di handicap, dalle argomentazioni della corte suprema possono evincersi comunque principi fondamentali per tutto l’insegnamento italiano e certamente per la formazione delle classi, che lo stesso articolo 12, comma 2 della legge n. 104/1992 prescrive chiaramente che: “è garantito il diritto all’educazione ed all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nella classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.

Avv.Elena Spina