Il Giudice del Lavoro di Locri accoglie ricorso per la stabilizzazione di una docente precaria e condanna il M.I.U.R. alla ricostruzione della carriera dal primo contratto di lavoro a termine secondo il C.C.N.L. al tempo vigente

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri, dr. Luciano D’Agostino, ha accolto il ricorso relativo alla stabilizzazione di una docente precaria condannando, altresì, il Ministero “alla ricostruzione della carriera della ricorrente con il conteggio, a fini economici e normativi, della anzianità di servizio per il periodo pre-ruolo in maniera integrale, con pagamento delle relative differenze retributive e contributive, anche riguardo al T.F.R. e alla tredicesima mensilità, e con l’applicazione del C.C.N.L. vigente al momento della stipula del primo contratto di lavoro, con interessi come per legge”.

Alla base della statuizione del Tribunale di Locri, si pone la riconosciuta ed indubbia applicabilità ad un settore tanto delicato quanto caro alla collettività – quello scolastico, appunto – dell’art. 5 comma 4 bis del d.lgs. 368/2001 (disciplina sul contratto di lavoro a tempo determinato di recepimento dell’Accordo Quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato de 18 marzo 1999 attuato dalla Direttiva CE del 28 giugno 1999, n. 70), che dispone che “qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2”.

Secondo il Giudice, anche a seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia del 26 novembre 2014, l‘unica misura realmente energica e dissuasiva atta a sanzionare l’abuso della reiterazione dei contratti a termine è rappresentata dalla “costituzione” di un rapporto a tempo indeterminato, decorsi 36 mesi dalla data di stipula del primo contratto a termine, alla luce della menzionata disposizione normativa, definita dallo stesso giudice garanzia di “compatibilità tra la normativa scolastica e quella comunitaria”. Non ritiene, invece, doversi dare applicazione alla sanzione del risarcimento del danno, così come richiesta da parte ricorrente ai sensi dell’art. 36, comma 5, D. Lgs. 368/2001, in quanto l’abusiva successione di contratti a termine non comporta la violazione di norme imperative e, in ogni caso, si tratterebbe di una misura inadeguata e non efficace a tutelare il lavoratore a tempo determinato utilizzato su posto – a tutti gli effetti – vacante e disponibile.

L’importanza del decisum del Tribunale di Locri, discende non solo dall’aver trattato in maniera ampia e completa la oramai annosa questione della stabilizzazione del personale del comparto scuola, garantendo allo stesso una tutela effettiva, energica, adeguata e proporzionata, ma anche per aver effettuato una totale equiparazione tra lavoratori precari (relativamente al periodo pre – ruolo) e lavoratori a tempo indeterminato, in termini di trattamento economico e contributivo.

A questo proposito, infatti, il Giudice ha stabilito che la normativa nazionale afferente il personale pre – ruolo, debba essere disapplicata, in modo da conformare l’ordinamento interno a quello comunitario.
Ciò in quanto, continua il giudice, “non vi sono ragioni che giustifichino l’indubbia disparità effettuata dalla normativa nazionale tra personale docente assunto a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, che svolga le stesse mansioni e sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi”. Anche in questo caso si tratta di un principio mutuato dal diritto eurounitario, ma per troppo tempo volutamente ignorato dalla normativa interna nonché dall’organo giudicante, e che trova la sua fonte immediata e diretta nella direttiva già richiamata, all’interno della sua clausola 4. Da tale disposizione immediatamente precettiva, la ragione oggettiva utile alla differenziazione del trattamento economico non può giammai identificarsi in una disposizione normativa o nella organizzazione del servizio, dovendo consistere in una oggettiva e proporzionale (secondo il principio di proporzionalità sempre presente nell’Ordinamento dell’UE) differenza del rapporto o della prestazione; ovviamente, trattasi di ragione diversa dalla mera temporaneità del rapporto.

Conclude, quindi, il Giudicante che nel caso sottoposto al suo esame, “non esiste una disposizione normativa che richieda al personale non di ruolo una prestazione qualitativamente diversa, per cui la ragione giustificatrice deve stimarsi insussistente”.

Di qui l’apprestamento di una tutela completa ed effettiva nei confronti della ricorrente, docente a tempo determinato, anche con riferimento al periodo precedente alla disposta stabilizzazione, il tutto in vista della assoluta primazia del diritto eurounitario che ancora stenta a trovare pieno riconoscimento da parte degli operatori di diritto. Non può non riconoscersi, per questo motivo, portata illuminante e garantista alla coraggiosa ed ampiamente esaustiva statuizione del Tribunale di Locri.

Avv. Maria Teresa Vita
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