Il Ministero dell’Istruzione non può non valutare tutti i titoli e sezionare la domanda di concorso

Nuove tutele dal Tar del Lazio per i concorrenti del maxi concorso.

La giustizia amministrativa è tornata nuovamente a giudicare la mala gestione del maxi concorso e delle migliaia di domande. Anche stavolta Il Tar del Lazio, in sede cautelare, ha riconosciuto le ragioni dei candidati e confermato chiari principi di legge, mentre l’amministrazione ha addirittura preteso di non valutare i titoli di centinaia di candidati, che pure ne avevano consentito l’accesso!

Vediamo i termini essenziali della vicenda. Il bando di concorso, indetto con D.M. n. 82 del 24.09.2012, stabiliva per i candidati l’obbligo di presentare la domanda di partecipazione esclusivamente in modalità telematica: “i candidati presentano la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanza on line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le domande presentate con modalità diverse da quella telematica non sono prese in considerazione” (art. 1);

Ma le modalità di presentazione della istanza on line imponevano di avvalersi del modello di domanda predisposto dal M.I.U.R caratterizzato da contraddittorie istruzioni informatiche. In particolare, la procedura imponeva una rigida compilazione di schede, tutte finalizzate ad inserimento dati e titoli nei termini di presentazione della domanda. Il primo modello disponibile era definito “modello di domanda” e titolato “domanda di partecipazione”. Questo modello appariva già di per sè completo, infatti, era presente la sezione “C” titolata “dichiarazione relativa al titolo di accesso al concorso”. Ma, questo modello non era sufficiente, occorreva, infatti, riprodurre gli stessi titoli anche in altro modello, definito “dichiarazione dei titoli”.

La modalità di presentazione della domanda si è presentata evidentemente cervellotica, perchè al momento della valutazione dei titoli il Miur ha preteso di non valutare complessivamente la domanda, ma soltanto la schermata informatica del modello titolato “dichiarazione dei titoli”.

Centinaia di candidati hanno avuto pertanto l’amara sorpresa di “perdere” propri titoli nei meandri informatici che mai più valutati, hanno comportato la grave decurtazione del punteggio. In realtà molti principi fondamentali del nostro ordinamento soccorrono i mal capitati amministrati. Anzitutto, occorre lamentare la violazione dei principi fondamentali in materia dettati dalla Legge n.241/1990. Al riguardo non si può certo ignorare che i titoli non valutati dalle Commissioni esaminatrici rappresentano documenti già nelle disponibilità dell’Amministrazione e che non potevano pertanto essere completamente ignorati.

Nella nostra vicenda, infatti, i candidati hanno già dichiarato i titoli, nella fase della presentazione della domanda; la P.A. ha erroneamente ritenuto poi di non considerare questi titoli, ma li ha in realtà già recepiti, sia informaticamente sia attraverso la domanda di concorso, sia attraverso i successivi reclami. A riguardo deve ritenersi applicabile l’art. 18, comma 2 della L. n. 241/90, in virtù del quale, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti concernenti il soggetto richiedente, e di cui l’Amministrazione sia già in possesso aliunde. La Pubblica Amministrazione, in occasione del concorso in questione, dà una lettura errata e non conforme della legge 241/90 – in questo caso dell’ art. 18, il quale non consente di annettere conseguenze svantaggiose per il cittadino derivanti dalla mancata allegazione di atti e documenti comunque già in possesso dell’amministrazione.

E’ utile riportare la pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 4310/2013 del 28/08/2013) che ha deciso su una questione identica a quella oggetto della presente causa. Il Giudice di appello, ha motivato nei seguenti termini il riconoscimento anche del diritto al risarcimento del danno a favore di insegnanti male amministrati dalla P.A.: “anche nelle procedure concorsuali si applica il disposto dell’art. 18, L. 7 agosto 1990, n. 241, con la conseguenza che non devono essere esibiti i documenti già in possesso dell’Amministrazione”. Anche con sentenza n. 6034 del 2000 (emessa su ricorso r.g. n. 3927/92), il Consiglio di Stato aveva dichiarato in particolare: “anche nelle procedure concorsuali si applica il disposto dell’art. 18, L. 7 agosto 1990, n. 241, con la conseguenza che non devono essere esibiti i documenti già in possesso dell’Amministrazione”. In definitiva, con la sentenza in questione si è ritenuto che gli amministrati non possono patire le conseguenze negative quando hanno dichiarato i propri titoli in atti idonei a comprovare aliunde – e sulla base di atti in possesso dell’amministrazione – il possesso degli stessi.

Avv. Elena Spina