Il TAR Lazio arresta la “corsa” dei ricorrenti ANIEF


(cfr. sito internet giustizia-amministrativa.it TAR Lazio -Roma, sezione terza bis- sentenza breve nr. 21 del 30/01/2012).

 

Nel lontano ‘2009 e verrebbe da dire “in epoca non sospetta” lo scrivente sosteneva che il Giudice competente in materia di graduatorie ad esaurimento fosse il giudice ordinario e non quello amministrativo, stante il mutamento della situazione giuridica azionata dai rispettivi operatori scolastici ivi iscritti (docenti e personale ATA) e considerato, altresì, che a seguito della c.d. contrattualizzazione e/o privatizzazione del pubblico impiego, gli atti di organizzazione sulle predette graduatorie, compiuti dalla Pubblica Amministrazione, poiché esulanti dal modello pubblicistico concorsuale, rientrano nel regime degli stessi atti: espressione di poteri di diritto privato, posti in essere dal datore di lavoro “privato”.

(cfr. articolo pubblicato sul presente portale, in data 26/10/2009 dal titolo: ”Graduatorie ad esaurimento: formazione e gestione quali “atti” espressione di poteri datoriali privati”).

Ebbene, il TAR Lazio (Roma, sezione terza bis) con sentenza nr. 21 del 30/01/2012 pubblicata sul sito “giustizia-amministrativa.it” ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il mega ricorso cumulativo patrocinato dall’ANIEF con conseguente “traslatio iudiciis” a favore del giudice ordinario.

Pertanto, come da sempre sostenuto da parte di chi scrive, l’unico rimedio giustiziale esperibile da parte dei docenti e/o del personale ATA iscritto nelle g.a.e. avverso eventuali atti gestori delle stesse, ritenuti viziati e/o illegittimi, è il ricorso al Tribunale Ordinario Civile in composizione monocratica sezione lavoro ovvero al “Giudice del Lavoro”.

 

Lauria (PZ), lì 03/02/2012

Avv. Luigi Giuseppe Papaleo