Il Tribunale di Ariano Irpino condanna il Ministero dell’Istruzione a risarcire 30.000 euro ad un docente per gli anni di precariato.

Presso il Tribunale di Ariano Irpino una insegnante assistita dall’associazione, dopo aver sottoscritto contratti a termine dal 2007 ad oggi, si è vista ricostruire la carriera ai fini dell’inserimento nel corretto scaglione retributivo e assegnare oltre 30.000 euro come risarcimento danni e differenze retributive maturate.

La sentenza – spiega il Codacons – è fondamentale anche per le argomentazioni con cui avalla le tesi portate avanti dalla nostra associazione.

Innanzitutto, riguardo all’illegittimo uso dei contratti a termine, il Giudice Mariella Ianniciello sancisce che “ai fini della validità del singolo contratto, risulti, in forma scritta ad substantiam la specificazione delle esigenze temporanee, che costituiscono la causale giustificatrice dell’apposizione del termine; tanto è richiesto a pena di nullità della clausola appositiva del termine”.

Pertanto “tutti i contratti menzionati in causa debbono essere considerati illegittimi”. Inoltre “il conferimento delle supplenze annuali al personale docente ed al personale amministrativo può essere disposto soltanto per la copertura di posti effettivamente vacanti”.

Il lavoratore interessato – si legge ancora nella sentenza – ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”.

La pronuncia è di tutto rilievo – spiega ancora il Codacons – anche in virtù dell’individuazione dei criteri fondamentali per determinare in che misura ogni lavoratore a termine della P.A debba essere equiparato ai colleghi immessi regolarmente in ruolo. “Solo se sussistessero motivazioni oggettive collegate alla diversa natura del rapporto a termine e alla diversa professionalità propria dei lavoratori, sarebbero infatti giustificati criteri diversi nel computo dell’anzianità maturati […]. Non vi ragione alcuna per differenziare l’esperienza maturata in rapporto sine die rispetto a quella propria di una relazione a termine .”

Alla luce, anche di quanto qui estratto dal testo, ogni qualsivoglia differenziazione nel trattamento dei precari rispetto agli immessi in ruolo viola il principio di non discriminazione.

Con tali motivazioni il Ministero dell’istruzione è stato condannato a risarcire la docente con 30.000 euro a titolo di risarcimento danni e per le differenze retributive maturate.

 

(dal comunicato Codacons)