LSU/ATA: riconosciuto il diritto alla riserva del 30%

 

Il TAR Puglia sede di Bari ha statuito l’assenza di qualsiasi ostacolo al riconoscimento agli LSU/ATA della riserva disposta in loro favore dalla legislazione sui lavoratori socialmente utili e specificamente prevista (ma poi non attuata in concreto), per il personale scolastico, dall’Ordinanza n. 153 del 30/05/2000.

Conseguentemente il TAR Puglia ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di operare la detrazione della riserva del 30 % dei posti da assegnare agli addetti ai lavori socialmente utili e di provvedere all’attivazione della procedura di assunzione ex art. 45 comma 8 L. 144/99. Per l’effetto, dunque, i Giudici Amministrativi hanno dichiarato l’illegittimità del silenzio- inadempimento opposto dalle Amministrazioni pubbliche resistenti sulla richiesta finalizzata al perfezionamento della procedura di cui agli artt. 16 della 1. n. 56/87 e 45 della 1. n. 144/99 per l’avviamento e l’assunzione dei ricorrenti, nella misura del 30 % dei posti messi a concorso, per il profilo di collaboratore e/o operatore scolastico a far data dall’a.s. 1999/2000 sino all’a.s. in corso, ordinando alle menzionate Autorità, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di attivare le doverose procedure di legge per l’avviamento ad assunzione degli istanti.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento,

Avv. Antonio Gabrieli

349.09.44.907  antoniogabrieli78@gmail.com

 

Si allega sentenza del TAR Puglia sede di BARI. n. 00764/2011 REG.PROV.COLL. N. 00963/2006 REG.RIC