Mobilità straordinaria docenti 2016 – Mobilità professionale senza aliquota

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 268/2017, ha accertato che l’aliquota del 25% di riserva dei posti da assegnare in favore della mobilità professionale è illegittima: “Tale scelta appare pertanto in contrasto con la norma primaria sopra evidenziata, ingiusta, illegittima e ingiustificatamente discriminatoria ed anzi in contrasto anche con lo spirito della L. n. 107/2015”.

Dunque, ancora una volta viene accertato in via giudiziale che l’assegnazione dei docenti agli ambiti territoriali operata dal MIUR con la procedura di mobilità attivata per l’a.s. 2016/2017 è illegittima e viola l’art. 97 della Costituzione.

Durante la procedura di mobilità avviata per l’a.s. 2016/2017 l’Amministrazione Scolastica doveva quindi garantire a ciascun docente la possibilità di accedere al trasferimento su tutti i posti dell’organico dell’autonomia, nel rispetto dell’ordine di graduatoria e senza operare alcuna restrizione nei confronti di docenti qualificati che volevano cambiare ordine di scuola.

Con specifico riguardo alle difese del MIUR, inerenti alla non assegnazione di posti per la specifica classe di concorso, al fine di giustificare l’anomalia, si evidenzia che le stesse non sono risultate convincenti per il Giudice che ha accolto in toto le tesi prospettate dell’Avv. Maria Cristina Fabbretti.

“Deve premettersi che le clausole dei contratti collettivi di lavoro devono essere disapplicate ove contrastanti con una norma imperativa e devono essere sostituite, secondo il meccanismo di cui all’art. 1339 c.c., proprio dalla norma imperativa in esame (si vedano in proposito Cass. sez. lav. sent. n. 5380 del 15.4.2002, Cass. sez. lav. sent. n. 12489 del 23.11.1992, Cass. sez. lav. sent. n. 346 del 16.1.1987, Cass. sez. lav. sent. n. 2660 del 25.5.1978, Cass. sez. lav. sent. n. 3392 del 12.10.1976 e Cass. sez. lav. sent. n. 3625 del 28.10.1975).

Nel silenzio esplicito della L. n. 107/2015, viene in rilievo il d.lgs. n. 297\1994, ossia il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. L’art. 470, relativo proprio alla mobilità professionale, prevede che “specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.

(…)

La norma primaria attribuisce quindi un’ampia delega alla contrattazione collettiva, fissando però alcuni invalicabili vincoli.

Tra questi vincoli vi è quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche interprovinciale: alle immissioni in ruolo sono riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi. Peraltro, non nuoce osservare come la norma contrattuale collettiva contestata sia andata contro anche la recente prassi contrattuale, posto che il MIUR ha dato atto essere stata indicata nei CCNI relativi alla mobilità degli anni passati, una percentuale di ripartizione al 50 % (tra mobilità professionale e interprovinciale) ciò a conferma della illogicità e della irrazionalità della norma qui oggetto di censura.

Infatti, il criterio del 25 % rappresenta empiricamente il dimezzamento delle prospettive di mobilità professionale rispetto ai precedenti CCNI.

Tale scelta appare pertanto in contrasto con la norma primaria sopra evidenziata, ingiusta, illegittima e ingiustificatamente discriminatoria ed anzi in contrasto anche con lo spirito della L. n. 107/2015”.

Si evidenzia che tale principio deve essere rispettato anche per le procedure di mobilità successive (a.s. 2017/2018) nonchè future.

Avv. Maria Cristina Fabbretti