Nell’assegnare le funzioni strumentali, le istituzioni scolastiche sono tenute al rispetto della procedura prevista dalle norme contrattuali

In mancanza, il docente estromesso può ricorrere alla magistratura “senza che su di esso gravi anche l’onere di provare che le determinazioni dell’amministrazione, ove fossero state rispettose di tali regole procedimentali, sarebbero state a lui favorevoli” (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 15 luglio 2011, n. 15618).

 

La Suprema Corte si pronuncia in ordine all’attribuzione delle funzioni strumentali, stabilendo che il Collegio docenti non può assegnarle con votazione segreta e che, in caso di più concorrenti, la scelta deve essere supportata da idonea motivazione, in virtù del principio di correttezza e buona fede.

Nel caso in specie, una docente di un istituto calabrese aveva presentato domanda, per l’attribuzione di una funzione strumentale.

Tale domanda era stata accolta dalla Commissione nominata dal Collegio, ma, avendo l’Ufficio Scolastico ridotto il numero delle funzioni, la professoressa non era stata più nominata.

Successivamente veniva assegnata una nuova funzione alla scuola, ma da un lato il Preside incaricava un’altra docente per l’attività di orientamento (inclusa nell’area 3 delle funzioni strumentali dall’all. 3 del CCNI) senza rispettare le competenze del Collegio in materia, dall’altro il Collegio docenti decideva di posticipare all’anno seguente l’assegnazione della funzione stessa.

Da ciò il ricorso della professoressa, che era tra l’altro caduta in stato di depressione a causa dell’ingiustizia subita.

Il ricorso veniva respinto dal Tribunale nonché dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, ma è stato accolto dalla Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito il seguente principio: “ Nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato l’Amministrazione datrice di lavoro e’ tenuta al rispetto dell’obbligo di correttezza e buona fede, che puo’ specificarsi anche in regole procedimentali poste dalla contrattazione collettiva sia di comparto che integrativa, quali nella specie l’obbligo di motivazione della scelta del collegio dei docenti quanto all’assegnazione delle funzioni obiettivo ai docenti della scuola pubblica, obbligo non soddisfatto dal mero esito di una votazione segreta; la violazione di tale obbligo puo’ essere denunciato dal dipendente senza che su di esso gravi anche l’onere di provare che le determinazioni dell’amministrazione, ove fossero state rispettose di tali regole procedimentali, sarebbero state a lui favorevoli“.

Avvocato Francesco Orecchioni