Nessun obbligo di servizio per i precari negli esami per il recupero del debito formativo

dalla Gilda degli insegnanti di Vicenza, agosto 2012

 

Molti docenti precari vengono contattati in questi giorni dalle scuole in cui hanno prestato servizio nello scorso anno scolastico per gli esami/scrutini relativi alla verifica del recupero dei debiti formativi.

Chi ha superato il test di ammissione al TFA, dovrà affrontare la seconda prova scritta nei medesimi giorni.

Si ricorda che, nonostante i solleciti e le proposte di contratto da parte delle scuole, nessun docente precario licenziato il 30/06/2012 è obbligato ad accettare incarico per gli esami/scrutini relativi alla verifica del recupero dei debiti formativi.

Vediamo la normativa in merito:

– l’art. 8/6 dell’O.M. n. 92/2007 recita: “la competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese”,

– il docente nominato fino al 31/8 (o a tempo indeterminato collocato in pensione o trasferito ad altra sede solo dal settembre successivo) è obbligato alla partecipazione delle operazioni finali se queste si concludono entro la fine di agosto (salvo ovviamente casi di legittimo impedimento documentato).

– sempre lo stesso articolo 8/6 recita che “Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate”;

– la nota n. 10327/2008 indica che: “Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di II grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione”;

– la nota n. 16487/2008 relativa ai contratti originariamente stipulati al 30/6 o al 31/8 chiarisce che il “rapporto deve configurarsi quale proroga del precedente contratto, nei casi in cui il personale interessato sia titolare di contratto di durata annuale, mentre, nei casi di contratto fino al termine delle attività didattiche, va inteso come “ripristino” dello stesso contratto per i giorni necessari all’espletamento delle operazioni di cui sopra”.

 

In Conclusione:

– Per i docenti che non hanno un contratto in essere al momento delle operazioni di verifica e scrutinio finale non esiste alcun obbligo proprio perché non esiste alcun contratto cui devono sottostate ma si tratta di nuovo incarico che il docente può non accettare. Oltretutto se le operazioni di verifica e scrutinio si svolgessero dopo il 31/8, il supplente potrebbe essere già sotto contratto per il nuovo anno scolastico con un’altra scuola. In questo caso tali docenti, per analogia, rientrerebbero nei casi dei docenti collocati in pensione o trasferiti ad altra sede che non potranno avere obblighi contrattuali con la precedente scuola né tanto meno essere da questa retribuiti. Riteniamo però possibile una coincidenza e cioè che per il nuovo anno scolastico il supplente sia nominato nella stessa scuola in cui ha partecipato allo scrutinio finale, in questo caso avrà l’obbligo di svolgere le operazioni di verifica e scrutinio essendo nuovamente sotto contratto con la medesima scuola.

– Non bisogna neanche sottovalutare il fatto che nella maggior parte dei casi il docente ricontattato per tali operazioni si trova in un periodo in cui percepisce la disoccupazione, la quale si interromperebbe se il contratto superasse i 5 giorni.

– La nota MIUR n. 7783/2008 regola e prevede il caso del rifiuto: “L’art. 8, comma 6, dell’O.M. n. 92/2007 prevede, altresì, l’ipotesi in cui alcuni componenti del consiglio di classe siano stati trasferiti ad altra sede scolastica o collocati in altra posizione ovvero posti in quiescenza. In tal caso essi possono essere richiamati e compete loro il rimborso spese. Nel caso in cui, però, tali componenti non possano o, comunque, non intendano accettare tale incarico, acquisita agli atti della scuola la loro espressa volontà, si dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina, secondo la normativa vigente. “

– Quindi, in sostanza, non sussiste alcun obbligo di accettare il nuovo incarico.

 

Gilda degli Insegnanti

Vicenza