Nota prot. 12643 del 31-12-2009

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scol. Regionali
LORO SEDI

 

Roma, 31 agosto 2009

 

Oggetto: Nota prot n. 12360 del 25 agosto 2009, concernente istruzioni operative in materia di supplenze personale scolastico – chiarimenti.

 

A seguito di quesiti pervenuti, si forniscono alcuni chiarimenti e precisazioni circa la nota n. 12360 del 25 agosto 2009 in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA.

La prescrizione di cui alla lettera e) della nota 12360 del 25 agosto 2009 non si applica nel caso di contratti a T.D. da stipularsi ai sensi degli artt. 36 e 59 del CCNL del 29/11/2007.
Si ritiene, inoltre, che per l’a.s. in corso il docente abbia titolo al completamento orario anche nell’ipotesi che abbia scelto uno spezzone pur in presenza di posti interi.

La previsione di cui al punto b) della nota in oggetto, cioè la possibilità, dopo aver accettato una supplenza per un numero di ore inferiori a quello costituente cattedra, di accettarne altra, annuale o fino al 30 giugno – purchè prima della stipula del contratto – si applica anche al personale ATA.

Con l’occasione si fa inoltre presente che, per mero errore materiale, nella parte della nota n. 12360, intitolata “disposizioni particolari”, all’ultimo capoverso, il riferimento all’a.s. 2008-2009 deve essere riferito all’a.s. 2009-2010 e, nella parte intitolata alle ”assunzioni ex L.68/99”, al primo capoverso, non deve tenersi conto della data del 10 luglio 2008.

 

IL DIRETTORE GENERALE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA