Nota prot. n. 12360 del 25 agosto 2009

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio III

 

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

 

Roma, 25 agosto 2009

 

Oggetto: Anno scolastico 2009/2010 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA.

 

Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2009/ 10.
Si richiama, innanzitutto, l’attenzione sul disposto di cui all’art.3, comma 1.del Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato col D.M. 13 giugno 2007,n.131 che prevede misure, anche di tipo informatico, per assicurare preventivamente adeguata pubblicizzazione delle operazioni di conferimento delle supplenze a livello provinciale, a supporto della trasparenza ed efficacia delle operazioni medesime.
Com’è noto alle SS. LL., per l’effettuazione delle operazioni di cui all’oggetto è operante il nuovo termine del 31 agosto, stabilito dall’art.36, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n.14. A decorrere dal 1°settembre 2009, l’individuazione e la nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche, attraverso lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, passerà nella competenza dei dirigenti scolastici.

 

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Anche per l’a.s. 2009/10 si richiamano le procedure, modalità operative e modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti analoghe note circa i criteri per l’ individuazione delle “scuole di riferimento” e dei requisiti che le stesse devono possedere così come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
Per quanto riguarda le deleghe compilate dagli aspiranti, disciplinate dall’art.3, comma 2 , del citato Regolamento, tali atti, sia se rivolti a specifica persona, sia se rivolti, per l’accettazione preventiva, al dirigente responsabile delle operazioni, devono intendersi ugualmente validi sia nella fase di competenza degli USP che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.
L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avverrà secondo le relative disposizioni dell’art.3 comma 2 e seguenti del Regolamento opportunamente integrate dalle disposizioni di cui al capoverso che segue.
In considerazione delle disposizioni di cui al D.M. n.42 dell’8 aprile 2009 che ha previsto la possibilità di richiedere l’inclusione in coda in graduatorie ad esaurimento di ulteriori tre province oltre quella o quelle per le quali l’aspirante risulta incluso a pieno titolo ed al fine di assicurare – in un sistema articolato che può vedere coinvolte, in tempi diversi, più province nei riguardi dei medesimi aspiranti – il massimo di certezza ed affidabilità delle operazioni di attribuzione delle proposte contrattuali da parte degli uffici competenti e delle conseguenti accettazioni o rinunce da parte degli interessati, si definiscono le seguenti regole:

1. La rinuncia a una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche in una provincia per un posto o classe di concorso comporta l’impossibilità di conseguire, per l’anno scolastico di riferimento, ulteriori proposte di assunzione della relativa graduatoria nella predetta provincia, ma consente di conseguire ulteriori proposte per insegnamenti diversi nella medesima provincia e di conseguire qualsiasi altra proposta di assunzione nelle altre province di inclusione.
2. L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, anche per un numero di ore inferiore a quello costituente cattedra, in una provincia per un posto o classe di concorso comporta l’impossibilità, per l’anno scolastico di riferimento, di conseguire ulteriori proposte di assunzione dalle graduatorie relative a qualsiasi insegnamento di tutte le altre province in cui il candidato è iscritto. A norma dell’art.3 comma 5 del Regolamento, è ammessa, esclusivamente prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, già accettata in una provincia, per l’accettazione successiva di supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento, nella medesima provincia. Nella medesima provincia è ammessa, altresì, esclusivamente prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per orario non intero per l’accettazione di supplenza sino al termine delle attività didattiche per orario intero per il medesimo o diverso insegnamento.
3. L’accettazione di proposta di assunzione per supplenza di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche per posto di sostegno determina per gli interessati gli effetti di cui al punto b); tuttavia consente all’aspirante, nella stessa provincia, esclusivamente prima della stipula del contratto, di accettare successive proposte di assunzione per insegnamenti comuni, a condizione che non sia appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 3 del D.M. 21/05. Per coloro che appartengono alle categorie vincolate alla nomina su posto di sostegno di cui ai predetti artt. 1 e 3 del D.M. 21/05 la rinuncia a proposta di assunzione su posto di sostegno equivale alla rinuncia anche su posto comune su cui, pertanto, per quell’anno non potranno ottenere proposte di assunzione.
4. La provincia di L’Aquila, in deroga eccezionale alle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c), non viene inclusa tra le province in cui, per effetto dell’accettazione da parte dell’aspirante di una proposta di assunzione in altra provincia, vengono meno le posizioni utili dell’aspirante medesimo e le proposte di assunzione effettuate dalla provincia di L’Aquila possono essere accettate, nella fase precedente la stipula contrattuale, rinunciando alla proposta di assunzione già accettata in altra provincia. L’accettazione o la rinuncia ad una proposta di assunzione effettuata dalla provincia di L’Aquila seguono, invece, le regole generali stabilite precedentemente per tutte le province.
5. Il personale che sia stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall’a.s. 2009/10 e sia tenuto alla prestazione di servizio su specifica sede di insegnamento per l’a.s.2009/2010, non può conseguire supplenze per il medesimo anno scolastico in nessuna delle graduatorie ad esaurimento e di circolo e di istituto in cui risulta incluso.

Al fine di una migliore gestione dei momenti salienti del processo di instaurazione del rapporto di lavoro, in funzione della corretta operatività delle disposizioni di cui sopra e della conseguente possibilità di dar luogo con la massima tempestività, nei casi previsti, alle disposizioni inibenti l’attribuzione di altre proposte da parte di altre province così come alle sanzioni, si richiama l’attenzione degli uffici competenti sull’assoluta necessità di un’immediata comunicazione a sistema degli esiti giornalieri delle proposte di assunzione. Analoga necessità di immediata comunicazione riguarda poi i dirigenti scolastici nella fase, collocata temporalmente nell’anno scolastico 2009/10, di stipula del contratto e di presa di servizio dei docenti interessati che devono avvenire, di norma, nella stessa data.
Il sistema informativo di questo Ministero, con proprie comunicazioni,darà notizia circa le date di messa a disposizione e operatività dei necessari supporti operativi.
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art.8 del nuovo Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi a tutto l’anno scolastico di riferimento, prevedono:

1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Il CCNL 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art.25 c. 6 e l’art.39, con particolare riguardo al c.3. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art.73 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008.

 

POSTI DI SOSTEGNO

In relazione alla esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto, non ha titolo a figurare negli elenchi di sostegno viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto in correlazione al titolo di specializzazione conseguito, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s. 2009/2010.
Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R, entro il termine perentorio del 31 agosto 2009, al Dirigente scolastico della scuola cui è stato diretto il relativo Modello “B” di scelta delle istituzioni scolastiche per l’ inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto. Il citato Dirigente scolastico trasmetterà direttamente al sistema informativo il nominativo dell’interessato, qualora trattasi di aspirante incluso in seconda o terza fascia. mentre invierà una comunicazione al competente Ufficio provinciale, perchè quest’ultimo provveda all’acquisizione al sistema informativo del nominativo di colui che presenta la domanda, qualora trattasi di aspirante inserito in prima fascia. Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti uffici provinciali e delle “scuole di riferimento”, si ribadisce l’esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili.
Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a),b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità, su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. 21.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia, validi per l’a.s. 2009/2010; in caso di esito negativo si ricorrerà successivamente a quelli delle altre scuole della provincia secondo il criterio della viciniorità e, in subordine, si attingerà alle normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione.
E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno. Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.
Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 9 del Regolamento, procederà utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo un ordine di consultazione delle predette scuole che osservi un criterio di viciniorità. Ove si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione i dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall’art. 6, comma 1 del nuovo Regolamento, ulteriormente descritti dall’art.6, comma 3 e seguenti, del D.D.G. 16 marzo 2007. Per quanto riguarda, l’eventuale esaurimento, nella scuola secondaria di secondo grado, dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, in tali casi, ai sensi dell’art.6, comma 3, del nuovo Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

 

PERSONALE EDUCATIVO NEI CONVITTI SPECIALI

In caso di esaurimento della graduatoria ad esaurimento del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

 

PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che, possedendone i requisiti, abbiano presentato il relativo Allegato “A” al D.M. n.42 dell’8 aprile 2009 si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta , sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria. Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico allegate al predetto Modello “A” di domanda per l’attribuzione della priorità di scelta della sede. Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.
Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92 la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, per tutte le province nelle cui graduatorie ad esaurimento l’aspirante risulta incluso e nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, solo nella provincia in cui sono ubicate le scuole poste nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, ovviamente della stessa provincia.

 

CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Ai sensi dell’art.1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art.22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448, attribuendole, col loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

 

ATTRIBUZIONE DI ORE DI INSEGNAMENTO PER SPECIALISTI DI LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile in alcun modo assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 c.8 del Regolamento adottato con DM 13 giugno 2007 n. 131.

 

CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITÀ ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO

Si richiama l’attenzione sulla disposizione di cui all’art. 9, comma 4, del Regolamento che prevede che la certificazione sanitaria di idoneità all’impiego debba essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione dell’attribuzione del primo contratto di lavoro.
Sull’argomento si ritiene opportuno che, nei casi di difficoltà di reperimento di certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, sia ammessa anche la presentazione di apposita certificazione rilasciata dal medico di base dell’interessato e ciò anche in considerazione della disposizione di cui all’art. 37 della. L. 133 /2008 che preannuncia sostanzialmente l’abolizione di tale onere di certificazione nella fase di assunzione.
Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

 

CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI E FINO AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA AL PERSONALE ATA

L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non è stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica (lett. b).
Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell’art. 4, comma 11 della legge 124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica.
Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell’assunzione in servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività didattiche, come disposto dall’art. 1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430. Per la sostituzione del direttori dei servizi generali e amministrativi, nel caso di posti vacanti e disponibili, come già precisato con la nota n. 1771, del 27.6.2003, devono essere utilizzate le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale D.M. 146/2000.
Per la copertura di altri posti eventualmente disponibili o residuali dopo l’operazione del precedente periodo, si pone in evidenza che all’articolo 11 bis del contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2009/2010, siglato il 26 giugno c.a., sono indicate le fattispecie previste per la nomina e/o il conferimento dell’incarico.
In particolare, oltre alla disciplina inerente l’attribuzione di tali competenze a favore dei beneficiari delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008 ovvero di assistente amministrativo della medesima scuola, da nominare ai sensi dell’articolo 47 del vigente ccnl di comparto, al comma 3 è previsto, anche se in via esclusivamente residuale, l’ormai consolidato istituto della utilizzazione di assistente amministrativo titolare in altra scuola, da disporre a cura e a carico dell’ufficio scolastico competente per provincia.
Gli aspiranti a detta utilizzazione devono essere inseriti in appositi elenchi provinciali da formulare ai sensi di quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 11bis. In proposito, si pone in evidenza quanto indicato al comma 6 in merito alla necessità del garantire la continuità della utilizzazione a favore dell’aspirante che chieda la conferma nell’istituzione scolastica nella quale ha svolto analogo servizio nell’anno scolastico 2008/2009. Resta inteso che tale conferma è assicurata esclusivamente al personale che, per effetto della posizione occupata nei succitati elenchi, rientri, comunque, in turno di nomina per l’utilizzazione in parola.

 

CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME

Ai fini dell’attribuzione di contratti a tempo determinato con prestazione di lavoro a tempo parziale si applicano l’art. 44 c.8 e l’art. 58 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tenuto conto delle disposizioni dettate dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
E’ appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35. Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.
Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici, a fronte dell’effettiva necessità, secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra procedere ancora alla copertura di posti, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori.
Per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Anche per il personale ATA si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. 430/2000, delle sanzioni di cui all’art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000. n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.
In materia di attribuzione della priorità nella scelta della sede ai sensi degli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, con riferimento al conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, si richiamano, per l’a.s. 2008/2009, le disposizioni impartite per il personale docente con la presente nota.

 

PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., in linea con le già richiamate disposizioni dell’art.3, comma1, del Regolamento, sulla necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni ecc… ), siano adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso tutti i mezzi di comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione all’albo, inserimento nei siti internet, comunicati stampa, ecc… ), in modo che le relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti risultino il più possibile chiari e accessibili. E ciò a maggior ragione dopo il 31 Agosto, con il passaggio delle competenze ai dirigenti scolastici e con l’attivazione delle “scuole di riferimento” o di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.

 

Assunzioni ex L.68/99

Anche per le assunzioni a tempo determinato del personale docente beneficiario delle riserve di cui alla L. 68/99 le SSLL vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, punto A7 alla nota 11689 dell’11/7/09,del 10 luglio 2008 circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.
Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1, comma 2, della legge 407/98.

 

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta