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Nulla Osta

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TEMI > Studenti > Nulla osta

NORME

R.D. n. 653 del 4 maggio 1925: Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Art. 4.

L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione e regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell'istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta.
Il preside predetto convoca il Consiglio di classe, che, valuti i motivi della domanda con speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia, ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente, decide inappellabilmente sull'accoglimento della domanda stessa.
I documenti scolastici dell'alunno inscritto in un istituto in seguito a trasferimento sono trasmessi d'ufficio dall'istituto di provenienza, secondo le norme del terzo e quarto comma dell'articolo precedente.



SENTENZE

  • TAR Sicilia Catania - Sentenza n. 59/2009: L'art. 4 del R.D. 653/1925 (norma che disciplina il trasferimento, a domanda, degli alunni ad altre scuole) non attribuisce alcuna discrezionalità al dirigente dell'Istituto di provenienza in ordine al rilascio del nulla osta al trasferimento di un alunno ad altro Istituto.


  • TAR Umbria - Sentenza n. 344/2006: Il nullaosta all'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto, durante l'anno scolastico o prima dell'inizio delle lezioni, non è caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, dovendosi unicamente accertare la regolarità della posizione dello studente; deve pertanto essere rilasciato, a meno che non sussistano delle circostanze oggettive che non consentano l'iscrizione dello studente presso il tipo di istituto scolastico prescelto.





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