Sanzione disciplinare nulla se difetta l’intenzione o la colpa nella condotta contestata al lavoratore

Tribunale dell’Aquila, sentenza del 20 dicembre 2017.

Se in materia di sanzioni disciplinare vige il principio per cui la scelta di applicazione della sanzione va anzitutto operata con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto – oltre che secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza – giova evidenziare che la valutazione della gravità del fatto, in particolare, va operata in ragione non solo della sua portata oggettiva, ma anche della natura e dell’intensità dell’elemento psicologico, sia intenzionale che colposo, del comportamento contestato, unitamente ai motivi che l’hanno ispirato.

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La sentenza del Giudice Anna Maria Tracanna del Tribunale dell’Aquila esamina con esemplare chiarezza i profili che inficiano la validità di un provvedimento disciplinare, la cui fondatezza deve essere scrutinata non soltanto alla luce della sua portata oggettiva ma anche della sfera psicologica e dei motivi che hanno contrassegnato la condotta del lavoratore.

Il Giudice del lavoro del capoluogo aquilano era posto difronte alla richiesta di annullamento della sanzione della censura scritta irrogata ad una docente di ruolo di scuola primaria dal dirigente scolastico, lamentando la nullità del procedimento per difetto di istruttoria e l’irregolarità del medesimo per omessa verbalizzazione, la nullità della sanzione per omessa affissione del codice disciplinare e per genericità della contestazione oltre che l’infondatezza per travisamento dei fatti, sproporzionatezza e manifesta illogicità. Per il dirigente scolastico, viceversa, la sanzione era pienamente legittima, in quanto la docente aveva interrotto le attività di un laboratorio creativo per intrattenersi con i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia, in tal modo disobbedendo anche all’ordine dirigenziale di non conferire con i predetti genitori ed eludendo un obbligo di lavoro che causava una disfunzione del servizio scolastico

Il Giudice espletava la prova per testi indicati da parte ricorrente e dalla dirigente scolastica.

Esaminava, quindi, le eccezioni di carattere preliminare in merito alla regolarità del procedimento disciplinare, stabilendo che si tratta di profili ed eventuali violazioni che non sono previste dalla legge a pena di nullità mentre riteneva adempiuto l’obbligo di affissione del codice disciplinare mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione. Accoglieva, invece, il ricorso nel merito declinando nel caso concreto il seguente principio: “Se in materia di sanzioni disciplinare vige il principio per cui la scelta di applicazione della sanzione va anzitutto operata con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto – oltre che secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza – giova evidenziare che la valutazione della gravità del fatto, in particolare, va operata in ragione non solo della sua portata oggettiva, ma anche della natura e dell’intensità dell’elemento psicologico, sia intenzionale che colposo, del comportamento contestato, unitamente ai motivi che l’hanno ispirato”.

In buona sostanza il Giudice si è preoccupato di scandagliare non solo i fatti in se e per se, ma anche, e forse soprattutto, l’animus dell’incolpata, onde verificare se nel concreto dispiegarsi delle sequenze operative della stessa e degli altri soggetti coinvolti potesse ravvisarsi una nitida intenzionalità di violare disposizioni per lei vincolanti e ledere le prerogative del dirigente ovvero compromettere la funzionalità del servizio reso all’utenza, ovvero, se, in alternativa, le predette sequenze tradissero elementi di negligenza o imprudenza per ascrivere alla condotta almeno il marchio della colpa grave.

Muovendosi su tale asse ermeneutico, il giudice analizza anzitutto il contesto in cui si colloca il comporatmento censurato, rilevando che che il laboratorio in questione, denominato “laboratorio di continuità tra Infanzia e Primaria, non poteva che avere la funzione di avvicinare i bambini della scuola dell’infanzia e i loro genitori alla scuola elementare, al fine di agevolare appunto ‘una continuità’ delle iscrizioni all’interno del plesso, nel transito dalla infanzia alle elementari, talché,  “Il fatto che i genitori abbiano sollecitato domande ed approfondimenti in vista della iscrizione alla scuola elementare poteva ritenersi evento del tutto prevedibile, se non scontato, come parimenti scontato era il successivo comportamento delle insegnanti presenti di rispondere alle domande, di fornire delucidazioni e spiegazioni, finanche consigli“. Del resto, aggiunge il Giudice, “tutte le docenti elementari presenti si erano date da fare per rispondere alle molte domande poste dai genitori, specie dai meno esperti, come acclarato nel corso dell’istruttoria svolta”.

Analizzato il contesto e la condotta della lavoratrice censurata, il Giudice sposta poi l’attenzione sull’elemento psicologico, concludendo che “sembra doversi escludere l’intenzionalità della condotta e parimenti ritenersi la totale assenza di colpa, solo che si consideri che la ricorrente – unitamente ad altre maestre – chiamata a svolgere una attività di laboratorio programmata dalla scuola, si è trovata al cospetto di numerosi genitori, ansiosi di ricevere informazioni sulla nuova scuola dei loro figli, ritenendo di poter rispondere, finanche di dover rispondere, nell’ottica della finalità impressa al laboratorio, in termini di ‘continuità’”.

L’istruttoria ha consentito di asseverare che non c’è stata una autonoma iniziativa della maestra di illustrare didattica e buone prassi della scuola ma che “sono stati i genitori presenti a sollecitare risposte e delucidazioni, sicchè scegliere di rispondere alle domande sembra essere stato piuttosto finalizzato a rassicurare i presenti e a non deludere le aspettative, che non a voler intenzionalmente interrompere l’attività di laboratorio per sottrarsi ai propri doveri, sul ragionevole presupposto che per la docente tanto l’una quanto l’altra fossero modalità di adempimento del proprio servizio”.

L’istruttoria ha, altresì, evidenziato che non è univocamente sussumibile una volontà dell’incolpata di disobbedire all’ordine della dirigente scolastica, che aveva raccomandato alle insegnanti di evitare di avere colloqui personali con i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia, prima che vi avesse provveduto lei stessa (programmando un apposito incontro), atteso che detto incontro effettivamente era stato già svolto e pertanto – come sostenuto dalla stessa docente nella sua memoria difensiva – la questione poteva ritenersi ormai superata.

Avv. Salvatore Braghini