Sentenza sul ricorso dei docenti di religione incaricati annuali: il Tribunale di Milano stabilisce che la condizione di precarietà va risarcita.

Comunicato stampa Snadir

Gli incaricati di religione ricorrenti ottengono dal Miur un risarcimento complessivo di 250.000 euro

Il tribunale di Milano – con sentenza del 10 febbraio 2012 – ha assunto una importante decisione in ordine ai ricorsi dei docenti precari di religione per la stabilizzazione dei contratti e la loro trasformazione a tempo indeterminato.

La sentenza di cui sopra, infatti, non converte i contratti, ma riconosce – confermando precedenti pronunce emesse per altri docenti – che il personale della scuola che lavora in condizioni di precarietà subisce un danno oggettivo e, pertanto, va risarcito; in particolare il Giudice del Tribunale di Milano ha riconosciuto ai docenti di religione precari “il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”.

La sentenza sostiene le ragioni di principio affermate dallo Snadir, in particolare “il fatto che anche nel pubblico impiego il rapporto di lavoro a tempo determinato rappresenti l’eccezione, e non la regola, è considerazione che può agevolmente trarsi da quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001”.

La liquidazione del danno è stata quantificata dal Giudice – in via equitativa e in conformità ai principi comunitari e nazionali – nella misura di 6 mensilità (circa 9.000 euro), a cui si aggiungono la cifra derivante tra la retribuzione percepita e quella che ogni ricorrente avrebbe percepito in considerazione della maggiore anzianità e professionalità di volta in volta raggiunta (in un quadriennio circa 2.000 euro), oltre agli interessi come per legge.

Tale sentenza – che fa riferimento a ricorsi promossi dallo Snadir e presentati, nel 2011, da 22 docenti di religione precari – può definirsi storica, in quanto conferma che anche i docenti di religione, come gli altri lavoratori della scuola che lavorano in una condizione di precarietà, subiscono un danno che contrasta con il principio di non discriminazione stabilito dalla Direttiva europea 1999/70/CE. Pertanto tale danno va risarcito.

Orazio Ruscica