Sul riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie

Corte D’Appello L’Aquila, n. 235/2018

Riconoscimento servizio di insegnamento prestato presso scuole paritarie ai fini della mobilità. Sussistenza.

“Note comuni tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti del personale docente”  allegate al CCNI Scuola. Illegittimità. Sussistenza.

 

Corte d’Appello Milano, n. 760/2016

Riconoscimento servizi prestati in scuola pubblica non statale ai fini della mobilità. Sussistenza.

Riconoscimento servizi prestati in scuola pubblica non statale ai fini della ricostruzione di carriera. Sussistenza.

 

Le sentenze in commento si inseriscono nel dibattito giurisprudenziale che si è aperto da qualche tempo in ordine alla valutabilità dei servizi resi nelle scuole paritarie.

L’approvazione della legge n.107/2015  ha certamente contribuito ad innescare un vasto contenzioso sul tema, atteso l’elevatissimo numero di docenti trasferiti sull’intero territorio nazionale col cosiddetto “piano straordinario di mobilità”.

 

La giurisprudenza prevalente[1] ritiene che l’equiparazione disposta dalla legge n.62/2000 tra scuole statali e scuole paritarie e il riconoscimento del ruolo di servizio pubblico svolto da quest’ultime comporti anche il riconoscimento del servizio reso presso questo tipo di scuole  anche ai fini della mobilità dei docenti, così come già avviene nelle graduatorie per le supplenze[2].

Infatti, con la l.n. 62/2000 in materia di parità tra scuola pubblica e scuola privata, si è affermato il principio secondo cui il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie.

L’art. 1 bis del D.L. n. 250/2005, convertito in legge 27/2006, ha stabilito che “la frequenza nelle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione”, ponendo sul medesimo piano l’insegnamento espletato presso le scuole paritarie con quello svolto presso le scuole statali.

Com’è noto, le scuole paritarie rilasciano titoli di studio del tutto omogenei rispetto a quelli rilasciati dalle scuole statali; parimenti, il  personale docente che vi presta servizio deve essere munito di specifica abilitazione.

L’art. 2 d.l. 255/2001, convertito in legge 333/2001, stabilisce che “i servizi  di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000,n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Appare evidente che un sistema normativo così delineato ha introdotto un principio generale che equipara il servizio prestato presso le scuole paritarie con quello reso presso le scuole statali.

Se è vero infatti che gli artt. 360, comma 6 e 485 D. Lgs. n.297/94 prevedono unicamente il riconoscimento del servizio di ruolo o pre-ruolo prestato dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” o presso le scuole elementari parificate, è pur vero che la novella introdotta con il citato d.l. 255/2001, convertito in legge 333/2001, prevede espressamente la riconduzione delle scuole non statali alle sole tipologie di “scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie“.

Pertanto, non essendo più vigente nel sistema pubblico d’istruzione alcun’altra distinzione se non tra “scuola paritaria riconosciuta” e scuola “non paritaria”, la disciplina prevista per il servizio reso presso le scuole “pareggiate” o “parificate” non potrà che riferirsi (anche) al servizio prestato presso le scuole paritarie.

 

L’interpretazione della Corte d’appello aquilana appare assolutamente condivisibile, tanto più alla luce delle profonde innovazione introdotte nell’assetto scolastico con la l. n.107/2015.

La legge n.107 -nel prevedere un piano straordinario di assunzioni nel comparto scuola- ha accompagnato detto piano a un piano straordinario di mobilità su tutto il territorio nazionale dei docenti neoassunti.

Pertanto – per espressa disposizione legislativa- le assunzione del personale sono state strettamente collegate alle procedure di mobilità.

Se nella procedura di immissione in ruolo il legislatore ha inteso valorizzare il punteggio del servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie[3], non si comprendono le ragioni per cui il medesimo punteggio non debba essere riconosciuto anche nella conseguente, successiva fase della mobilità.

Sarebbe del tutto irragionevole disporre l’assunzione del docente in forza [anche] del punteggio conseguito presso le scuole paritarie e non considerare tale punteggio nella procedura di mobilità prevista con l’assunzione.

Logico corollario di quanto sopra è l’illegittimità delle disposizioni del CCNI sulla mobilità che escludono qualsiasi attribuzione di punteggio per  il servizio d’insegnamento prestato negli istituti paritari.

 

La Corte d’appello di Milano, esaminando il caso di una docente di una (ex) scuola comunale e rilevando il carattere pubblico (ancorchè non statale) di detto istituto, ha altresì ritenuto che la sostanziale equiparazione disposta dalla citata legge n. 62/2000  tra scuola pubblica e scuola privata (con l’affermazione del principio secondo cui il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie), comporti anche il riconoscimento del servizio reso dal personale docente presso questi ultimi istituti ai fini della ricostruzione della carriera.

Recita infatti l’art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 (Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera):

  1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
  2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
  3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.

Secondo la Corte territoriale milanese- in virtù della novella del 2001- la disposizione di cui all’art. 485, D. Lgs  n. 297/94, deve intendersi riferita (anche) al servizio prestato presso le scuole paritarie, essendo stata superata la precedente classificazione[4].

Il dibattito giurisprudenziale è destinato ad alimentarsi.

                                                                   Avv. Francesco Orecchioni

[1] Cfr., in senso opposto,  Trib. Bologna, n. 651/2017.

[2] In questo senso, Trib. Caltagirone, Trib. Forlì, Trib. Milano, Trib. Benevento, Trib. Ravenna, Trib. Roma.

[3] Infatti, i docenti vengono assunti in forza della loro posizione in graduatoria, graduatoria compilata tenendo conto (anche) del servizio prestato nelle scuole paritarie.

[4] Nello stesso senso, Trib. Roma, n. 2864/2017. In senso opposto, Trib. Roma, n. 5708/2017.