Corte di Giustizia UE – Sentenza del 20 settembre 2018

In linea di principio, la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in allegato alla direttiva 1999/70/CE, non osta a una normativa nazionale, in materia di ricostruzione della carriera, che preveda una differenziazione di trattamento, tra lavoratori precari e lavoratori di ruolo, sulla base di concreti e precisi elementi di diversità (“ragioni oggettive”) non riconducibili al mero superamento di un concorso, bensì alle sole prestazioni di sostituzione temporanea dei colleghi, e all’insegnamento di materie diverse, cui i precari sono a volte chiamati. Di tal ché, previa verifica del Giudice nazionale, può essere ritenuta legittima l’applicazione della normativa nazionale (che tenga conto dei periodi di servizio di pre-ruolo in misura integrale fino al quarto anno e dei restanti, parzialmente, a concorrenza dei due terzi) al precario che abbia prestato esclusivamente supplenze brevi e temporanee, su svariate materie, ritenendosi invece integralmente computabile come annualità completa il servizio di almeno 180 giorni conseguiti in un anno scolastico (Avv. Alessandro De Martino)

Corte di giustizia europea – Sentenza del 26 novembre 2014

Una normativa nazionale non può autorizzare, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno.