Tar Calabria – Decreto n. 645 del 30-11-2011

Concorso dirigenti scolastici: il Tar Calabria ammette alle prove scritte.

 

Con il provvedimento in oggetto il TAR Calabria ha ammesso a partecipare alle prove scritte una concorrente che non aveva superato le prove preselettive a causa di un foglio domande non corrispondete al correttore consegnatole.

Il TAR ha disposto l’ammissione alle prove scritte sul solo dato dell’imminenza delle prove rispetto alla data di udienza della sospensiva fissata per lo stesso giorno di inizio delle prove scritte.

Difatti, contrariamente ai ricorsi seriali di diverse sigle sindacali la ricorrente non ha chiesto l’annullamento della procedura concorsuale ciò che, innegabilmente, non avrebbe mai potuto giustificare una simile richiesta cautelare (ex multis TAR Lazio ordinanza cautelare del 07.12.2011 n. 4643).

(Avv. Pietro Siviglia)

 

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N. 00645/2011 REG.PROV.CAU.

N. 01343/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1343 del 2011, proposto da:
XXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Siviglia, con domicilio eletto presso Pietro Siviglia in Reggio Calabria, via 2 Settembre;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

dell’elenco dei partecipanti alla prova preselettiva Regione Calabria di ammissione alle prove scritte del Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi. (D.D.G. – MIUR 13.07.2011 – G.U. 4ª Serie Speciale Concorsi n. 56, del 15.07.2011) giudicati idonei alle prove scritte, pubblicato on line il 25.10.2011 nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente nonché di ogni altro atto conseguente o presupposto;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;

Ritenuto che esistono i presupposti per la concessione della misura cautelare.

 

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14 dicembre 2011.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro il giorno 30 novembre 2011.

 

Il Presidente

Massimo Luciano Calveri

 

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 30/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)