TAR Calabria – Sentenza n. 1092 del 10-06-2010

Istituto paritario – assenteismo diffuso degli alunni – docenti non abilitati – revoca della parità scolastica – legittimità – sussiste.

 

Le sistematiche assenze degli alunni alle lezioni e la presenza di personale docente non abilitato giustificano la revoca della parità scolastica e l’ordine di chiusura della scuola.

Difatti per un verso deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca della parità scolastica disposto nei confronti di un istituto paritario caratterizzato da un assenteismo degli allievi particolarmente diffuso, atteso che l’ordinata ed assidua frequenza delle lezioni costituisce, nell’ordinamento proprio delle scuole secondarie, un aspetto essenziale dell’organizzazione scolastica, la cui carenza non può non influire in modo negativo sull’efficienza dell’azione didattica e, quindi, sul livello del profitto degli studenti iscritti (Consiglio Stato , sez. VI, 28 gennaio 2009, n. 486).

Per altro verso la legge n. 62 del 2000 sulla parità scolastica, tra i vari requisiti per il riconoscimento della parità, espressamente indica –art. 1, c. 4 lett. g- la presenza di personale docente fornito del titolo di abilitazione.

 

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