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Tar Calabria -Sentenza n. 1464 del 25-11-2011

Concorso dirigenti scolastici: estensione della proroga dei termini di presentazione dell’istanza di partecipazione.

 

Il Tar Calabria annulla i provvedimenti di esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici, tenuto conto che:

“la nota del MIUR 6636 del 10/8/2011, con il rinvio ad altra nota (n. 6623 del 9 agosto 2011), di cui non si riportano i destinatari, nel prorogare al 19 agosto la data per la presentazione delle istanze, non è chiara;

l’utilizzo di un linguaggio eccessivamente tecnico, laddove fa riferimento ai casi corrispondenti ad “aspiranti con le basi informative non correttamente allineate”, si presta a fraintendimenti;

a dar luogo ad una non corretta interpretazione di quanto disposto nella richiamata nota ha contribuito l’Ufficio Scolastico interpellato dalla ricorrente;

inoltre, la ricorrente è incorsa negli stessi problemi per i quali ad altri candidati è stata concessa una proroga ovvero le difficoltà di inoltro delle domande per via telematica;

la trasmissione per via telematica della domanda era l’unica possibilità concessa dal bando;

i principi di imparzialità, di ragionevolezza e del favor partecipationis impongono l’estensione della proroga a tutti i partecipanti che si siano trovati nelle stesse condizioni di fatto, nonché la rimessione in termini ove il ritardo sia imputabile alla stessa amministrazione, come avvenuto nel caso di specie;

la compatibilità della proroga con la data della prova rende priva di alcuna ratio giustificativa la limitazione di questa solo agli aspiranti non presenti nel SIDI in quanto docenti presso istituzioni scolastiche non gestite dal Ministero dell’Istruzione”

Il Ministero dell’Istruzione al pagamento viene anche condannato al pagamento di euro 2.000,00 per spese di giudizio.

 

(Provvedimento inviato dall’Avv. Giuseppe Policaro)

 

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