Tar Calabria – Sentenza n. 86 del 04 febbraio 2013

È illegittima la riduzione dell’orario settimanale di insegnamento della disciplina di strumento musicale con la contrazione della cattedra oraria da 18 a 12 ore.

 

Tar di Reggio Calabria – Sentenza n. 86-2013

Il Tar di Reggio Calabria, con la pronuncia in commento, affronta una questione di grande attualità nel panorama del diritto scolastico. I protagonisti di questa vicenda sono i docenti della classe di concorso A077, ovvero i docenti di strumento dei corsi ad indirizzo musicale.

La vicenda.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle situazione di fatto per l’a.s. 2012/2013, ha costituito cattedre di strumento musicale con 12 ore residue.

In altri termini, la pubblica amministrazione ha ridotto l’orario settimanale di insegnamento della disciplina dello strumento musicale, contraendo la cattedra oraria di molti – ma non tutti – docenti della  Provincia di Reggio Calabria da 18 a 12 ore. Valga precisare come, i docenti destinatari di tali provvedimenti non abbiano subito alcun danno economico, in quanto hanno continuato ad essere retribuiti per 18 ore.

Ciononostante, hanno sostenuto che tale riduzione oraria non era in linea con la normativa vigente, la quale stabilisce che per i corsi ad indirizzo musicali le ore di strumento musicale sono sei settimanali per gruppo di alunni per ognuno dei quattro strumenti. Per tale ragione hanno deciso – non senza aver tentato una composizione della vicenda in via di autotutela – di impugnare gli “ingiusti” provvedimenti

La sentenza.

I giudici amministrativi di Reggio Calabria, collocandosi sulla medesima scia interpretativa della sentenza del Tar Catanzaro n. 60/2011, n. 1558/11 e n. 81/12, hanno osservato come il provvedimento impugnato era effettivamente affetto dal vizio di violazione di legge.

Il Tar di Reggio Calabria pronunciandosi con sentenza in forma breve, vista la manifesta fondatezza del ricorso, ha affermato che “i docenti ricorrenti, pur non avendo al momento subito un danno di tipo economico, hanno comunque, interesse a salvaguardare l’integrità della cattedra oraria”.

Si registra, dunque, una ulteriore sentenza che, condannando apertamente ingiustificati tagli orari, restituisce ai corsi ad indirizzo musicale la loro piena curricularità di cui godono, curricularità, quest’ultima, fortemente voluta dal legislatore.

 

Avv. Marianna Vazzana

Avv. Vincenzo Floccari