Esame di stato – mancata attribuzione del punteggio integrativo – contraddittorietà della motivazione e mancata predeterminazione dei parametri – illegittimità.
L’amministrazione ha ampio potere discrezionale nella valutazione delle prove di esame e nell’attribuzione dei punteggi delle votazioni scolastiche, tanto più nei riguardi di una determinazione di carattere “premiale” quale quella dell’attribuzione di un punteggio integrativo.
Tale discrezionalità va però esercitata sempre nei limiti di logicità e ragionevolezza, verificabili sulla base del relativo disposto motivazionale.
Pertanto i parametri di tale giudizio vanno predeterminati dalla Commissione di esame e la decisione sull’attribuzione del punteggio integrativo va motivata.
Con la conseguenza che, nell’ipotesi di motivazione contraddittoria (ad es. perché in contrasto con le risultanze delle prove d’esame), o di mancata predeterminazione dei parametri per formulare il giudizio relativo all’attribuzione del punteggio integrativo, il provvedimento assunto è annullabile.
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