Tar Campania – Sentenza n. 3479 del 29 giugno 2011

 

Attribuzione del voto di condotta: discrezionalità e valutazione “collettiva” del comportamento di una molteplicità di studenti.

 

Sussiste la competenza esclusiva del Consiglio di Classe ad effettuare l’assegnazione del voto di condotta, e la suddetta competenza appartiene a tale organo nella sua composizione ristretta ai soli docenti, senza la partecipazione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori

Nulla esclude che il voto di condotta possa essere il frutto di una valutazione “collettiva” (riguardante cioè una molteplicità di alunni per uno o più episodi che denotino uno scarso senso del rispetto delle regole del vivere civile).

Il voto di condotta può riguardare anche il comportamento assunto dagli alunni <<in relazione alla partecipazione alle attivita’ ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede>>

Non sussiste, inoltre, uno specifico onere motivazionale poichè, mentre il voto delle singole materie è volto ad esprimere un giudizio didattico, ossia relativo al processo di apprendimento (e deve essere giustificato e sorretto da una motivazione riferibile all’avvenuta acquisizione delle nozioni previste dai programmi formativi), il voto in condotta, invece, esprime un giudizio più ampio, che investe sia la maturità personale complessiva della persona, sia la sua capacità di interazione con l’ambiente, nonché il grado di inserimento in quel sistema di valori che, sulla base della Carta Costituzionale, sono da considerarsi fondanti della società e del vivere civile (e quindi è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale del Consiglio di Classe).

Non sono invocabili le norme riguardanti i procedimenti disciplinari, in quanto nella specie non è stata irrogata una sanzione disciplinare, ma è stata operata la valutazione del comportamento ai fini dell’assegnazione del voto di condotta.

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