TAR Campania – Sentenza n. 6909/2007

Viaggio di istruzione – attività di pertinenza della scuola – Trattativa privata – predeterminazione dei criteri di valutazione – vincolatività.

 

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Nel viaggio di istruzione la scuola non si limita a svolgere una funzione di intermediario fra l’agenzia di viaggi e gli alunni: il viaggio di istruzione è una attività di pertinenza dell’Istituto scolastico, che si inserisce a pieno titolo nell’offerta formativa, con obiettivi e finalità didattiche e di socializzazione; la decisione di intraprendere il viaggio d’istruzione, inclusa l’individuazione dei tempi e luoghi, è, perciò, rimessa alla struttura scolastica ed il viaggio stesso si svolge con la guida e sotto la responsabilità dei docenti.

Nell’ambito della procedura di negoziazione a trattativa privata congegnata con i preliminari di una gara ufficiosa l’amministrazione non è obbligata a predeterminare i criteri di valutazione delle offerte … fermo restando che quando l’amministrazione liberamente decida di autovincolarsi con la puntuale predeterminazione di criteri di valutazione delle offerte esternati ai concorrenti, da tali criteri non potrà legittimamente prescindere al momento della scelta finale del contraente.

 

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n. 6909/07 Reg. Sent.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione I, composto dai signori magistrati:

Fabio Donadono Presidente f.f.
Paolo Severini Primo Referendario
Francesco Guarracino Referendario rel. est.
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 2065/05 e successivi motivi aggiunti, proposto dalla xxx s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore prof. ……., rappresentata e difesa dagli avv. …….., con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell’avv. ……. in Napoli, via ……
CONTRO
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Scuola Media Statale “………” di ………, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ex lege domiciliano in Napoli, via A. Diaz n. 11
e nei confronti di Yyy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio
per l’annullamento
quanto al ricorso principale:
a. del provvedimento di estremi e contenuto sconosciuti, con il quale si è disposto l’affidamento del viaggio di istruzione per gli alunni della scuola media statale “…..” di …… in favore della società “Yyy”;
b. ove esistenti, di tutti gli atti e verbali della procedura di scelta del contraente, nella parte in cui hanno pretermesso l’offerta della società ricorrente;
c. di tutti gli atti presupposti, ivi compresi gli atti di indizione della procedura di gara e di fissazione dei criteri di scelta dell’offerta più vantaggiosa;
d. di tutti gli atti collegati, connessi e consequenziali
quanto ai motivi aggiunti:
e. del verbale del Consiglio di Istituto n. 17 del 16.12.2004, con il quale si è disposta l’assegnazione all’Agenzia “Yyy” di …… dei viaggi di istruzione in Puglia e Liguria;
f. dei criteri di valutazione delle offerte delle agenzie di viaggio fissati nel verbale sub e), in uno ai prospetti comparativi allegati;
g. ove occorra, della nota prot. n. 363/C7 del 3.2.2005 di comunicazione del verbale sub e);
h. di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

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Visti il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e della Scuola Media Statale “……..” di ………;
Vista l’ordinanza del T.A.R. Campania Salerno 24 febbraio 2005, n. 46;
Visti i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente;
Viste le memorie difensive depositate dalle Amministrazioni;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;
Nessuno comparso per le parti alla pubblica udienza del 20 giugno 2007;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, la Xxx s.r.l. impugnava l’affidamento, da parte della Scuola Media Statale “……” di ….., di due viaggi di istruzione – dal 12 al 16 aprile 2005 e dal 14 al 16 aprile 2005 in Liguria con escursioni in Costa Azzurra e, rispettivamente, in Puglia – alla Yyy s.r.l.

Deduceva la società ricorrente, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, che l’affidamento sarebbe stato viziato perché l’istituto scolastico avrebbe illegittimamente pretermesso l’esame della sua offerta, presentata malgrado il mancato invito della ricorrente alla selezione, perché non avrebbe motivato la scelta dell’affidatario (effettuata senza aver predeterminato i criteri di valutazione) e perché, infine, l’offerta della Yyy sarebbe stata riferita a due escursioni in Costa Azzurra, anziché tre come richiesto nella lettera di invito.

Resistevano la Scuola media intimata ed il Ministero dell’Istruzione, in via preliminare eccependo l’incompetenza territoriale della Sezione di Salerno del Tribunale adito e sostenendo, nel merito, che la ricorrente non avrebbe fatto richiesta di inserimento nell’albo dei fornitori di viaggi della Scuola in questione, che la sua proposta sarebbe stata in realtà valutata, che la scelta sarebbe stata condotta individuando la prestazione economicamente più vantaggiosa in base alle caratteristiche della prestazione ed infine che le escursioni previste dall’offerta della Yyy sarebbero state tre (Montecarlo, Nizza e Cannes) come richiesto dalla lettera di invito.

Con ordinanza del T.A.R. Campania Salerno del 24 febbraio 2005, n. 46, a seguito della adesione della ricorrente all’eccezione di incompetenza, il ricorso veniva trasmesso alla sede di Napoli.

Con motivi aggiunti notificati il 22 marzo e depositati il 30 marzo 2005 la ricorrente adduceva, avverso il verbale n. 17 del 16 dicembre 2004 del consiglio di istituto di assegnazione dei due viaggi di istruzione, che i criteri di valutazione delle offerte sarebbero stati stabiliti soltanto dopo l’apertura delle buste contenenti i preventivi delle ditte concorrenti, che la vincitrice avrebbe offerto solo due escursioni in Costa Azzurra e non avrebbe previsto, per il viaggio in Puglia, la visita alla città di Lecce richiesta nella lettera di invito, che l’aggiudicazione difetterebbe di motivazione, che i prospetti comparativi delle offerte allegati al verbale conterrebbero varie lacune ed imprecisioni e, infine, che l’offerta di essa ricorrente sarebbe stata sicuramente migliore del preventivo presentato dalla ditta Yyy.

Nell’imminenza della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare veniva evidenziato che gli alunni erano già partiti per il viaggio in Liguria e che la partenza per il viaggio in Puglia sarebbe avvenuta subito dopo, sicché, su richiesta delle parti, alla camera di consiglio del 13 aprile 2005 la causa era cancellata dal ruolo delle istanze cautelari.

Con memoria del 16 maggio 2007 le due Amministrazioni resistenti eccepivano il difetto di giurisdizione, sostenendo che il preside della scuola non avrebbe effettuato alcuna gara, ma “svolto semplicemente la funzione di intermediario fra l’agenzia di viaggi e i suoi alunni, per garantire ad essi la convenienza maggiore dal punto di vista economico”, e non sarebbe stato emanato alcun provvedimento amministrativo o adoperato denaro pubblico; nel merito, concludevano per l’infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 20 giugno 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

1. Per una migliore comprensione della controversia giova una breve ricostruzione in fatto.
Con lettera del 25 novembre 2004, prot. 4056, inviata a sei agenzie di viaggio (……) il Dirigente scolastico dell’Istituto scolastico secondario di 1° grado “…….” di ….. (di seguito: l’Istituto ) manifestava l’intenzione dell’Istituto di organizzare per gli alunni delle seconde e terze classi due viaggi di istruzione, uno con destinazione la Liguria (con tre escursioni in Costa Azzurra) ed uno invece con destinazione Puglia (con visite a Castellana Grotte e Lecce), chiedendo alle ditte in indirizzo un preventivo per ambedue i viaggi (comprensivo del costo del biglietto di ingresso all’acquario di Montecarlo ed alle Grotte di Castellana), con trattamento di pensione completa con acqua minerale, da inviare nel termine ultimo del 10 dicembre.
Pervenivano all’Istituto cinque preventivi per ciascun viaggio, tra cui quello della Xxx (ditta che non era stata destinataria della lettera di cui si è detto), i quali formavano oggetto di esame nella seduta del consiglio di istituto del 16 dicembre 2004, nel corso della quale veniva giudicato più vantaggioso il preventivo della Yyy, che per entrambi i viaggi risultava offrire una gratuità in più, un pranzo in ristorante in più ed un prezzo più favorevole.

2. Ciò posto, occorre esaminare in primo luogo l’eccezione di difetto di giurisdizione.
L’eccezione non ha pregio.
La tesi da ultimo sostenuta dall’Avvocatura dello Stato nella propria memoria del 16 maggio 2007, secondo cui il dirigente scolastico si sarebbe limitato a svolgere una funzione di intermediario fra l’agenzia di viaggi e gli alunni, è destituita di fondamento: il viaggio di istruzione è una attività di pertinenza dell’Istituto scolastico, che si inserisce a pieno titolo nell’offerta formativa, con obiettivi e finalità didattiche e di socializzazione; la decisione di intraprendere il viaggio d’istruzione, inclusa l’individuazione dei tempi e luoghi, è, perciò, rimessa alla struttura scolastica ed il viaggio stesso si svolge con la guida e sotto la responsabilità dei docenti.
La dedotta circostanza che i due viaggi non avrebbero comportato un esborso di denaro pubblico non rileva in contrario, essendo ammissibile che la remunerazione del servizio avvenga a carico dei soggetti stessi che ne usufruiscono.
Le modalità con cui si è proceduto all’affidamento (lettera di invito a sei agenzie di viaggio, con indicazione delle caratteristiche del servizio e di un termine di decadenza per la presentazione dei preventivi, con successiva valutazione comparativa delle offerte) induce a ravvisarvi una gara ufficiosa; e poiché, quando nell’ambito di una trattativa privata si decida di indire una gara ufficiosa, diramando le conseguenti lettere d’invito, si è tenuti anche al rispetto delle regole procedurali poste in via di autolimitazione (C.d.S., sez. V, 26 aprile 2005, n. 1873; C.d.S., sez. VI, 29 marzo 2001, n. 1881), la natura di atti amministrativi incidenti su interessi legittimi degli atti di tale procedura basta a devolvere le relative controversie alla giurisdizione amministrativa.

3. Nel merito il ricorso è infondato.
La documentazione agli atti del giudizio smentisce l’affermazione di parte ricorrente che la sua offerta non sarebbe stata valutata dal consiglio di istituto, risultando la stessa, al contrario, inserita nel prospetto allegato al verbale impugnato.
Parimenti non trova riscontro la dedotta circostanza secondo cui la Yyy avrebbe previsto soltanto due escursioni in Costa Azzurra e non avrebbe contemplato la visita della città di Lecce, atteso che, come risulta dai documenti agli atti, la Yyy aveva previsto nell’offerta concernente il viaggio in Liguria le visite a Montecarlo, Nizza e Cannes e nell’offerta del viaggio in Puglia un’intera giorno di visita dedicato a Lecce.
Nessun vizio motivazionale inficia la scelta dell’offerta della ditta Yyy, avendo il consiglio di istituto chiaramente espresso le ragioni che l’avevano indotto a preferire il preventivo di quest’ultima (minor prezzo, numero di gratuità in più etc.).
Quanto alla censura concernente la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione, si duole la ricorrente nel primo dei motivi aggiunti del fatto che gli elementi di valutazione delle offerte, indicati nel verbale del consiglio d’istituto (mezzo di trasporto; tipologia di albergo; sistemazione camere alunni; sistemazione camere docenti; ristorante; bevande ai pasti; ingressi gratuiti musei etc.; assicurazione; gratuità; prezzo), sarebbero stati fissati solo dopo aver visionato le offerte dei concorrenti.
In senso contrario, va tuttavia detto che nell’ambito della procedura di negoziazione a trattativa privata congegnata con i preliminari di una gara ufficiosa l’amministrazione non è obbligata a predeterminare i criteri di valutazione delle offerte, potendo addirittura affidare agli stessi contraenti la formulazione delle offerte sulla base di esigenze di massima previamente palesate, fermo restando che quando l’amministrazione liberamente decida di autovincolarsi con la puntuale predeterminazione di criteri di valutazione delle offerte esternati ai concorrenti, da tali criteri non potrà legittimamente prescindere al momento della scelta finale del contraente; né, va aggiunto, nella specie risulta che l’operato dell’amministrazione abbia leso in concreto la par condicio degli offerenti.
Col quarto ed il quinto dei motivi aggiunti, la ricorrente lamenta, infine, che i prospetti comparativi delle offerte sarebbero stati lacunosi ed in contrasto con la reale consistenza dei preventivi delle ditte concorrenti, per derivarne il vizio istruttorio della determinazione impugnata e sostenere che la propria offerta sarebbe stata la migliore.
Senonché, le inesattezze dedotte risultano ora irrilevanti nella genesi della decisione gravata ora semplicemente privi di riscontro nelle emergenze documentali.
Così, per quanto riguarda la questione della esatta indicazione delle località previste per le sistemazioni alberghiere, il criterio valutativo seguito dal consiglio di istituto concerneva la tipologia degli alberghi e non la loro ubicazione; per quanto riguarda il mezzo di trasporto, rilevava la tipologia del trasporto (Bus GTL per tutte le offerte); né nella lettera di invito né in seguito era stato stabilito di valutare il massimale delle assicurazioni offerte, bensì la sola presenza dell’assicurazione (con scelta non illogica, una volta che, come avvenuto, fossero garantite le assicurazioni chieste dalla circolare ministeriale); l’assunto, secondo cui l’offerta della ricorrente di un pranzo in Costa Azzurra (non in ristorante, ma) con cestino, in aggiunta agli altri due pranzi in ristorante ivi previsti, fosse da valutare in modo più favorevole si risolve in una critica nel merito che sfugge al sindacato di legittimità; la tesi per cui, quanto al viaggio in Puglia, erroneamente sarebbe stata valutata della ricorrente l’offerta A, anziché l’offerta C (che, a differenza di quella, contemplava l’escursione a Lecce) è indimostrata e contraddittoria, giacché, in tal caso, l’offerta (non soddisfando un requisito espressamente posto nella lettera di invito) non sarebbe stata, a ben vedere, neppure valutabile (mentre, al contrario, risulta regolarmente inserita nella tabella di raffronto allegata al verbale); infine, non corrisponde al vero che le gratuità offerte dalle due ditte sarebbero state in ogni caso tre: lo sostiene la ricorrente che, in relazione al numero di gratuità per numero di partecipanti, postula un’assoluta indifferenza tra il rapporto di 1 a 15 da essa offerto ed il rapporto di 1 a 12 della offerta dalla Yyy, ma assumendo, del tutto arbitrariamente, come base di calcolo una platea di 45 partecipanti, malgrado la lettera di invito facesse invece riferimento a viaggi di istruzione “riservati a n. 50/100 alunni” (un rapporto di 1 gratuità ogni 12 partecipanti, nel caso di 50 alunni, comportava il riconoscimento di quattro gratuità, a fronte delle tre derivanti dall’applicazione del rapporto di 1 a 15).

4. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Ricorrono nondimeno giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione I, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 giugno 2007.