Tar Lazio – Ordinanza n. 5220 del 20 novembre 2015

Il  TAR Lazio accoglie la sospensiva sugli accantonamenti dei posti ai co.co.co. con funzione di assistenti amministrativi.  

Ordinanza n. 5220/2015 del 20.11.2015 TAR LAZIO  sede di ROMA

Non tarda ad arrivare anche per l’a.s. 2015/2016 la sospensiva del decreto provinciale ATA  con cui è stato disposto, per la provincia di Siracusa, l’accantonamento di n. 77 posti per il personale co.co.co. con funzioni di assistente Amministrativo e tecnico, pronunciata dal  Tar Lazio sede di Roma con l’ordinanza n. 5220/2015 del 20.11.2015, in accoglimento dell’apposita istanza proposta dagli ATA precari di Siracusa con il ricorso patrocinato  dall’avv. Santina Franco .

Il Tar Lazio, conformemente a propri precedenti giurisprudenziali e all’indirizzo ormai consolidato del  Consiglio di Stato ( si veda sentenza  n. 2474/2015) ha  stigmatizzato ancora una volta la scelta di destinare i posti dell’organico al personale esterno all’amministrazione, sottraendoli in maniera eccessiva e fortemente discriminatoria al personale inserito nella graduatoria permanente, che sui detti posti  avrebbe dovuto ottenere, già da Settembre,  il contratto a termine per l’anno 2015/2016.

Evidentemente, in esecuzione della recente ordinanza, i ricorrenti  hanno quindi il diritto di  ottenere l’immediata rettifica del decreto provinciale Ata per l’a.s. 2015/2016 – con la conseguente riduzione dei posti accantonati da 62 a 14,5 – e la successiva,  altrettanto  immediata, stipulazione dei contratti a termine sui posti illegittimamente accantonati,  nonché il  pagamento delle spese legali pari ad € 700,00, ivi liquidate.

Orbene, alla luce dei precedenti giurisprudenziali sul punto e delle numerose condanne subite dal MIUR in materia, certamente ardita se non addirittura sfrontata appare la scelta dell’amministrazione volta ad effettuare gli accantonamenti in favore di personale esterno all’amministrazione, sempre secondo quelle stesse modalità già più volte censurate e ritenute illegittime e discriminatorie dai vari Tribunali aditi.

In tal senso, la recentissima ordinanza n. 5220/2015 non rappresenta di certo una novità né per i ricorrenti né per l’Amministrazione, che alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale registratosi nel corso degli ultimi cinque anni,  non poteva certo attendersi  la conferma dei provvedimenti per l’a.s. 2015/2016  dalla stessa emanati sottraendosi deliberatamente  all’evidente ed indiscusso effetto conformativo tipico delle sentenze amministrative ,  capace di  superare i limiti del puro giudizio di annullamento e di  vincolare la successiva attività dell’Amministrazione nel riesercizio del potere.

L’effettività della tutela dipende infatti dal predetto effetto confermativo che rende la sentenza capace di  vincolare il successivo comportamento dell’Amministrazione al rispetto dei principi posti dalla stessa.

A questo punto,  quindi, all’Amministrazione scolastica non rimane che prendere atto dell’ennesima sconfitta giudiziaria e  dare immediata attuazione all’ordinanza in questione, evitando così l’ ulteriore aggravio di spese per le casse dello Stato e le eventuali responsabilità connesse e conseguenti.

Avv. Santina Franco