Tar Lazio – Sentenza n. 224 del 11 gennaio 2013

Accoglimento ricorso collettivo per il sostegno: annullati gli atti in ricorso prodotti ed i sottostanti verbali dei Gruppi di Lavoro per l’Handicap o citati o prodotti nelle parti in cui assegnano, anche in deroga, ai figlioli dei ricorrenti un numero di ore di sostegno che non tiene conto della situazione di handicap grave in cui essi versano.

 

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N. 00224/2013 REG.PROV.COLL.

N. 10307/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 10307 del 2012, proposto da:
[omissis], rappresentati e difesi dall’avv. Marco Tavernese presso il cui studio in Roma, viale Gorizia, 52 sono elettivamente domiciliati;

contro

il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambiti territoriali provinciali di Roma e Viterbo in persona del legale rappresentante p.t., l’Istituto [omissis]

tutti in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano;

per l’annullamento

1. del provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per il Lazio, Istituto Comprensivo Statale “[omissis]” di Roma, prot. 3151/Fp di data 10.10.2012 e relativo all’anno scolastico 2012/2013, nella parte in cui assegna a [omissis] un numero di ore di sostegno pari a 10, non idoneo a garantire in favore dell’alunno diversamente abile il prescritto rapporto 1 a 1 (doc. I.1);

2. – 67. [omissis]

e per il risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato alle istituzioni ed amministrazioni in epigrafe indicate in data 17 novembre 2012 e depositato il successivo 4 dicembre 2012, i ricorrenti espongono di essere genitori di minori interessati da disabilità grave ex art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e si dolgono quindi della omessa assegnazione delle ore di sostegno spettanti ai figli in virtù di tale disabilità, in particolare nel rapporto 1/1 per come segnalato da strutture pubbliche e convenzionate appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale.

Premesso il quadro normativo sulla materia, avverso gli atti di assegnazione delle ore di sostegno gli interessati, dunque, deducono:

1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3, comma 2, 32, 34, comma 1, 38, commi 3 e 4 Cost.; eccesso di potere, manifesta ingiustizia:

2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 4, 12, 13 e 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell’art. 40 della legge n. 449/1997, art. 2, commi 413 e 414 della legge n. 244/2007 così come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 80/2010;

3. Omessa e/o insufficiente motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

4. Omessa e/ insufficiente istruttoria.

I ricorrenti completano il ricorso con richiesta di risarcimento del danno e chiedono dunque l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso e, contestandone ogni doglianza, ha rassegnato conclusioni opposte a quelle dei ricorrenti.

Alla Camera di Consiglio del 10 gennaio 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata, raccolta a verbale la dichiarazione di rinuncia alla domanda risarcitoria effettuata dalla difesa dei ricorrenti.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale va esaminata l’eccezione di inammissibilità della cautelare proposta dalla resistente Amministrazione la quale ha sostenuto che mancherebbe il periculum, poiché l’Amministrazione si deve ancora determinare in via definitiva sul numero delle ore di sostegno da assegnare agli alunni beneficiari.

L’eccezione va respinta in quanto dagli atti prodotti in giudizio e dai quali risulta il numero delle ore assegnate ai minori figli dei ricorrenti, si può notare che essi fanno riferimento ai lavori dei vari gruppi GLH che si sono pronunciati sull’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni disabili, con la conseguenza che il periculum appare sussistere. Gli atti che non fanno riferimento alle assegnazioni operate dal GLH sanciscono direttamente il numero di ore di sostegno assegnato ai minori per l’a.s. 2012/2013 e quindi si presentano immediatamente lesivi.

2. Avverso tali provvedimenti delle scuole ed i sottostanti verbali dei Gruppi di lavoro per l’handicap gli interessati propongono le seguenti censure.

Con la prima essi lamentano che l’attribuzione di un numero di ore di sostegno minori ai loro figlioli comporta una gravissima lesione dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti; in particolare del diritto di sviluppare la personalità anche nelle formazioni sociali come la scuola, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini ne impediscono il pieno sviluppo della personalità (art. 2 e 3 Cost.) Viola il diritto all’istruzione che, già affermato per tutti i cittadini (art. 34), in particolare assume rilevanza per i disabili con l’art. 38 Cost.

Osservano che tali principi sono ribaditi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010 e che lo stesso articolo 12, comma 2 della legge n. 104/1992 prescrive chiaramente che: “è garantito il diritto all’educazione ed all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nella classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 215/1987 ha statuito che il diritto all’integrazione scolastica non può riferirsi alla sola scuola dell’obbligo, ma va esteso anche alla scuola secondaria di secondo grado e a mente dell’art. 38, comma 2 Cost. il diritto all’insegnante di sostegno va riconosciuto all’alunno diversamente abile sin dal primo anno di scuola di infanzia e sino all’università.

Gli atti impugnati quindi violano tale quadro normativo di riferimento e non tengono neppure conto della dichiarazione di handicap grave riconosciuta ai figlioli dei ricorrenti.

Con la seconda doglianza gli interessati osservano che la legge n. 104 del 1992 per l’assistenza e l’integrazione sociale delle persone disabili sancisce il diritto del disabile all’integrazione scolastica, allo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni ed al raggiungimento della massima autonomia possibile. L’art. 40 della legge n. 449/1997 contemplava espressamente la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti/alunni legislativamente fissato in presenza di handicap grave. E l’art. l’art. 2, commi 413 e 414 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che fissavano rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimevano radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docenti – alunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010. Concludono il motivo notando che anche di recente il legislatore è tornato sui suoi passi e con la norma di cui all’art. 9, comma 15 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 è consentita alle istituzioni scolastiche la possibilità di attivare “posti di sostegno in deroga…per situazioni di particolare gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Con il terzo motivo gli interessati rilevano che le Amministrazioni motivano il ridotto numero di ore di sostegno con motivazione riguardante le risorse complessivamente assegnate, ma, a fronte della posizione sovente ribadita dal TAR (sentenza 17 giugno 2011, n. 5415) l’esiguità dell’organico… non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave.

Con la quarta censura sostengono che è mancata anche una adeguata istruttoria sulla vicenda, poiché i provvedimenti impugnati sono stati adottati senza adeguatamente valutare le certificazioni prodotte.

3. Le censure vanno tutte accolte.

Premesso che il quadro costituzionale della vicenda, a partire dalle norme la cui lesione viene stigmatizzata dalla stessa Corte Costituzionale con le due sentenze dai ricorrenti citate e cioè la n. 80 del 26 febbraio 2010 e la n. 215 dell’8 giugno 1987, può essere dato per condiviso, è da osservare che la sezione ha infatti sovente richiamato che la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno, laddove la legge 27 dicembre 2006, n. 296 all’art. 1, comma 605 lett. b) ha sostituito il criterio numerico indicato dalle disposizioni della L. n. 449/1997 con il principio delle “effettive esigenze rilevate”. A tale norma è subentrata la legge 24 dicembre 2007, n. 244 che, all’art. 2, commi 413 e 414 fissava rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e che, sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docenti – alunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi, ha finito per essere dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 80 del 2010.

Tale declaratoria ha fatto sì che tornasse in auge l’art. 40 della L. n. 449 del 1997 il quale testualmente dispone che: “In attuazione dei princìpi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi,”. (TAR Lazio, III bis, 5 aprile 2012, n. 3177, 19 aprile 2012, n. 3583, 9 novembre 2012, n. 9225).

Ma vanno condivisi pure i dedotti difetto di motivazione e di istruttoria, laddove è stato sovente chiarito dalla sezione che “l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle — in deroga al rapporto docenti-alunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da patte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte e dell’amministrazione scolastica;” (TAR Lazio, sezione III bis, n. 5415/2011 cit.).

Non può concordarsi invece con quanto dall’Amministrazione sostenuto nella memoria difensiva, laddove si pone in rilievo che a fronte del complesso articolato di norme non può senz’altro ritenersi che il portatore di handicap abbia diritto a vedersi attribuito un insegnante di sostegno per un numero di ore predeterminato. E tale posizione non può essere condivisa proprio nella situazione dell’handicap grave in cui lo stesso complesso di norme, invocate dal Ministero per escludere una semplicistica attribuzione tout court del sostegno per un numero di ore predeterminato invece impone che l’Amministrazione valuti la possibilità di attivare “posti di sostegno in deroga…per situazioni di particolare gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104” (art. 9, comma 15 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed ancora l’art. 40 della L. 27 dicembre 1997, n. 449) per come del tutto correttamente dai ricorrenti rilevato con esplicito profilo in tal senso.

Il contrario operato finisce per sminuire e svilire il portato dei principi costituzionali e comunitari della cui lesione pure si dolgono gli interessati e per come sono stati analizzati e ripresi nella sentenza della sezione in data 9 novembre 2010, n. 33314, laddove si è posto pure in evidenza che la stessa Corte Costituzionale ha chiarito come l’esiguità dell’organico di sostegno “non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docenti – alunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno, come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma …che sancisce un ineludibile dovere da parte dell’amministrazione scolastica.”

4. Per le superiori considerazioni il ricorso va pertanto accolto e per l’effetto vanno annullati gli atti in ricorso prodotti ed i sottostanti verbali dei Gruppi di Lavoro per l’Handicap o citati o prodotti nelle parti in cui assegnano, anche in deroga, ai figlioli dei ricorrenti un numero di ore di sostegno che non tiene conto della situazione di handicap grave in cui essi versano.

Va dato atto invece della rinuncia alla domanda risarcitoria, come da verbale di udienza.

5. La delicatezza delle questioni trattate consente la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

– accoglie il ricorso ai sensi ed agli effetti di cui in motivazione;

– dà atto della rinuncia alla domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)