Tar Lazio – Sentenza n. 3267 del 14-04-2011

Illegittimità dei regolamenti concernenti il riordino degli istituti tecnici (d.p.r. n. 88/2010) e degli istituti professionali (d.p.r. n. 87/2010)).

 

Sono illegittimi i testi regolamentari concernenti il riordino degli istituti tecnici (d.p.r. n. 88/2010) e degli istituti professionali (d.p.r. n. 87/2010), in quanto l’amministrazione scolastica, prima di procedere alla emanazione dei decreti recanti la ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle lezioni delle classi seconde e terze degli istituti professionali e delle classi seconde, terze e quarte degli istituti tecnici e, dunque, alla riduzione dell’orario di insegnamento di talune discipline, avrebbe dovuto acquisire il parere obbligatorio del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

 

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