Tar Lazio – Sentenza n. 3838 del 09 aprile 2014

 

Con la  sentenza n. 3838 del 09 aprile 2014 il TAR del Lazio si è recentemente pronunciato su di un ricorso avverso la mancata promozione di un allievo alla classe successiva e con un processo giusto, anche nei tempi, ha accolto le doglianze dallo stesso formulate per il tramite dei propri genitori, e lo ha promosso in via definitiva, alla classe successiva.

Il minore, infatti, all’esito dello scrutinio finale tenutosi nel giugno 2013 non era stato ammesso alla classe successiva di un Liceo Classico. Il Consiglio di Classe, però, non aveva adottato un giudizio negativo adeguatamente motivato, ma in composizione discutibile, si era limitato a registrare le singole votazioni riportate da ciascun docente, senza attenersi ai criteri previsti dal POF, né adottando un giudizio che tenesse in debito conto del fatto che a fronte di votazioni più che buone nelle materie di indirizzo, presentasse un rendimento maggiormente lacunoso nelle materie ad indirizzo scientifico.

Il TAR con Ordinanza di accoglimento della domanda di sospensione aveva ammesso, con riserva, il minore alla classe successiva fissando l’udienza di merito, a breve, nel rispetto del codice del processo amministrativo. Nelle more l’allievo non solo aveva frequentato la classe successiva, ma aveva altresì colmato le lacune riscontrate in precedenza e di ciò ne veniva reso conto all’udienza di merito.

All’esito dell’udienza di merito, quindi, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso e per l’effetto ha ammesso in via definitiva l’allievo a frequentare la classe successiva. Nella motivazione della sentenza si legge come i giudici amministrativi abbiano seguito quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “come già rilevato dal Tar Liguria nella sentenza n. 514/2013, l’annullamento retroattivo degli atti impugnati non gioverebbe al ricorrente, che nelle more del giudizio ha proseguito la carriera scolastica e frequenta attualmente il quinto anno del liceo classico.

Ed invero, l’eventuale pronuncia d’annullamento sic et simpliciter degli atti impugnati non solo sarebbe inutiliter data, ma potrebbe addirittura mettere in dubbio la validità della carriera scolastica percorsa dal ricorrente nelle more del giudizio.

Per garantire l’effettività di tutela il collegio ritiene quindi – richiamando l’arresto giurisprudenziale (cfr. C.S., VI, 10 maggio 2011 n. 2755) che, in ragione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, ammette una opportuna “modulazione” del tipo e degli effetti della sentenza d’accoglimento – di dichiarare l’illegittimità degli atti impugnati e di annullarli solo con effetto ex nunc, fatta salva la successiva carriera scolastica dello studente.”

Avv. Isetta Barsanti Mauceri