Tar Lazio – Sentenza n. 5551 del 16 giugno 2012

Illegittimità della limitata erogazione del sostegno anche a studente con handicap non grave.

 

Il ricorso.

I ricorrenti espongono di avere presentato ricorso per l’annullamento dell’atto con il quale il dirigente dell’Istituto ha certificato che per l’a.s. 2011/2012 al loro figlio erano assegnate 5 ore di sostegno. Per la patologia da cui è affetto il bambino tale limitata erogazione del sostegno è gravemente lesiva e contrastante con la Costituzione e con i diritti riconosciuti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E., della Carta Sociale Europea e della Convenzione O.N.U, del 2007.

Rappresentano che con la legge n. 104/1992 è stato riconosciuto il diritto soggettivo del disabile all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università e che la violazione di un diritto incomprimibile costituisce una reale e concreta situazione di rischio, danno e di illegittimità delle richiamate norme.

Le 5 ore di sostegno attribuite al loro figliolo sono quindi da considerarsi gravemente inadeguate a fronte delle 40 ore settimanali frequentate.

 

La decisione del Tribunale

Come oramai rilevato in numerose pronunce dal Tribunale (TAR Lazio, sezione III bis, 17 febbraio 2012, n. 1669, 15 marzo 2012, n. 2573 soltanto per citare alcune delle più recenti) le prospettazioni dei ricorrenti vanno condivise, con particolare riferimento a quelle che pongono in rilievo come, avendo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010 “eliminato dall’ordinamento le disposizioni limitative contenute nei commi 413 e 414 dell’art. 2 della L. Fin. n. 244 del 2007, torna, per così dire, in auge il disposto dell’art. 40 della L. n. 449 del 1997 stante il quale “In attuazione dei princìpi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi,”.(cfr. TAR Lazio, sezione III bis, n. 1669/2012 cit.).

A tale conclusione non può peraltro non pervenirsi se si tiene conto che la Corte Costituzionale, con la menzionata decisione, ha rilevato che: “la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità…(e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua…”.

Ancorché il figliolo dei ricorrenti non rientri nella situazione di handicap qualificato come grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. n. 104 del 1992 quanto piuttosto in quella di cui all’art. 3, comma 1 della medesima legge, tuttavia la eliminazione dal mondo giuridico dei due commi 413 e 414 dell’art. 2 della L. Fin. n. 244 del 2007 impone all’amministrazione di valutare in relazione alla situazione di gravità dell’handicap da cui sia affetto il fanciullo la possibilità di completare il suo percorso formativo con il sostegno di un insegnante ad hoc, nella considerazione che egli è iscritto alla seconda elementare e quindi si trova all’inizio del percorso di apprendimento scolastico.

Per le superiori considerazioni, ai sensi degli articoli 402 c.p.c. e 39 c.p.a. il ricorso n. 9724/2011 va accolto e per l’effetto vanno annullati i provvedimenti in epigrafe indicati dai quali risulta a favore dei figli dei ricorrenti un numero di ore di sostegno minore rispetto a quelle possibili in deroga per l’a.s. 2011/2012.

 

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